Inammissibile il ricorso reiterativo sul giudizio di responsabilità per estorsione (Cass. pen. Sez. VII n. 22284 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché meramente reiterativo, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga doglianze già dedotte in appello e ivi disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità. Il sindacato sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul giudizio di equivalenza ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è precluso quando la valutazione discrezionale del giudice di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. La sopravvenuta dichiarazione della persona offesa di non avere più interesse alla persecuzione penale — anche ove intesa quale rimessione della querela — è irrilevante ai fini della procedibilità quando si tratti di reati perseguibili d’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo grado e poi in appello, per il reato di estorsione di cui agli artt. 110 e 629, commi primo e secondo, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma terzo, nn. 3-bis e 3-quinquies, cod. pen. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 15.07.2025, ha confermato il giudizio di responsabilità.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sotto diversi profili. La persona offesa ha successivamente dichiarato di non avere più interesse a coltivare l’azione penale, con revoca della misura cautelare non custodiale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — che censura il giudizio di responsabilità in punto di vizio di motivazione — è dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già prospettate in appello e puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici. La Corte d’appello ha fondato l’addebito sulla inequivocabile portata intimidatoria della condotta, non suscettibile di diversa qualificazione giuridica, e ha valorizzato le dichiarazioni delle persone offese, riscontrate da plurime risultanze investigative.
La censura si risolve, per il Collegio, in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, risultando per di più manifestamente infondata. Richiamando Sez. 2, n. 27816 del 2019 e Sez. 3, n. 44882 del 2014, nonché Sez. 3, n. 18521 del 2018 e Sez. 5, n. 15041 del 2018, la Corte ribadisce i limiti del giudizio di legittimità sul vizio motivazionale.
Il secondo motivo, relativo all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, è del pari inammissibile e manifestamente infondato, involgendo una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sindacabile solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudice di merito ha coerentemente motivato la commisurazione della pena in considerazione delle modalità della condotta, dell’intensità del dolo e del ruolo della ricorrente, senza discostarsi in eccesso dal minimo edittale, secondo il principio di Sez. U, n. 10713 del 2010.
Quanto alla dichiarazione della persona offesa di non avere più interesse all’azione penale, la Corte osserva che essa non rileva ai fini della declaratoria di inammissibilità: trattandosi di reati procedibili d’ufficio, anche laddove intesa quale rimessione della querela, nessun effetto avrebbe sulla procedibilità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone infine l’annotazione a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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