Irrilevanti in Cassazione le questioni non sollevate in appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 8391 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. preclude la deduzione in sede di legittimità di questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre nel giudizio di gravame. Tale preclusione opera anche per le nullità relative alle indagini preliminari, come l’omesso avviso al difensore del deposito della nomina del consulente tecnico del pubblico ministero o della nullità del sequestro, ove non tempestivamente dedotte. La sentenza di appello che concordi con quella di primo grado nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova costituisce un unico complessivo corpo argomentativo, con conseguente preclusione per il giudice di legittimità di procedere a una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione.

Il Fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava il ricorrente per il delitto di cui all’art. 73, commi 1-bis e 4, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, riqualificava il fatto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminava la pena. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della consulenza tecnica e del sequestro per omesso avviso al difensore, nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta finalità di spaccio della sostanza detenuta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In relazione ai primi due motivi, concernenti la dedotta nullità della consulenza tecnica e del sequestro per omesso avviso al difensore, ha affermato che tali censure, non essendo mai state proposte nel giudizio di appello, sono tardive ai sensi dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. e non risultano rilevabili d’ufficio. La regola, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trova la sua ragione nella necessità di evitare che un punto non investito dal controllo della Corte territoriale possa essere dedotto solo in sede di legittimità.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha premesso che la sentenza impugnata deve considerarsi una “doppia conforme” rispetto a quella di primo grado. Ne deriva che le due decisioni possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complesso corpo argomentativo. In tale contesto, il sindacato del giudice di legittimità non può tradursi in una sovrapposizione della propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, essendo preclusa la rilettura degli elementi di fatto quando l’apparato argomentativo risulti privo di profili di irrazionalità.

I giudici di merito avevano desunto la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta non solo dal dato ponderale, ma anche dalle modalità di detenzione: lo stupefacente, di diverse tipologie, era occultato all’interno di un vaso di ceramica insieme a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento. La difesa, nel motivo di ricorso, non si era confrontata con tali elementi, negando apoditticamente il rinvenimento del materiale di confezionamento, circostanza che evidenziava il carattere assertivo della censura.

La valutazione degli indici oggettivi e soggettivi per stabilire la destinazione della sostanza si risolve in un giudizio di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi. Conclusivamente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, apparendo evidente che il ricorso era stato proposto determinando le cause di inammissibilità per colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *