GSE, decadenza dagli incentivi per impianto fotovoltaico non ultimato entro il termine (Cons. Stato n. 5840 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei Servizi Energetici può disporre la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme già erogate quando accerta, in esito ai controlli ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, che l’impianto fotovoltaico non era ultimato entro il 31 dicembre 2010, essendo privi di installazione i dispositivi di protezione e di isolamento richiesti dalla normativa. L’art. 1 septies del d.l. n. 105/2010, convertito nella legge n. 129/2010, subordina l’accesso alle tariffe incentivanti alla conclusione dell’installazione entro quel termine e alla comunicazione della fine dei lavori. Il provvedimento di decadenza non costituisce esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma espressione di un potere immanente di verifica, accertamento e controllo, non soggetto al termine di diciotto mesi. La dichiarazione non veritiera di ultimazione integra la violazione rilevante di cui all’Allegato 1, lett. a), del d.m. 31 gennaio 2014.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico integrato su serra realizzato in sostituzione della copertura vetrata, comunicava al GSE il 13 dicembre 2010 la conclusione dei lavori al 6 dicembre 2010, chiedendo l’accesso ai benefici dell’art. 1 septies del d.l. n. 105/2010. Nel maggio 2011 presentava la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante, che il Gestore accoglieva con nota del 30 luglio 2011, stipulando la relativa convenzione.

All’esito di un sopralluogo del 2017, il GSE contestava l’assenza del trasformatore di isolamento galvanico e del sistema di protezione di interfaccia, rilevando che tali componenti erano stati installati solo nel 2017 e nel 2018, dopo il termine perentorio del 31 dicembre 2010. Con provvedimento del 18 febbraio 2020 disponeva la decadenza dagli incentivi e, con successiva nota del 17 aprile 2020, la restituzione di quanto percepito. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; il ricorrente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta tre motivi di gravame e li respinge tutti, confermando la sentenza di primo grado. Sul primo motivo, relativo all’ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, la Sezione osserva che la contestazione del GSE non riguarda la funzionalità dell’impianto, ma il suo completamento. Un impianto privo dei dispositivi di protezione e di isolamento può funzionare, ma non può ritenersi ultimato. L’art. 1 septies richiede che l’installazione sia conclusa entro il termine, secondo quanto precisato dalla Guida operativa alla legge n. 129/2010.

La Corte valorizza la dichiarazione non veritiera resa dal Soggetto Responsabile, che aveva asseverato la fine lavori pur in assenza dei componenti essenziali, e richiama i propri precedenti Sez. II n. 9303 del 2025 e Sez. II n. 9415 del 2025, che individuano negli elementi elettrici indefettibili il presupposto del completamento dell’impianto.

Sul secondo motivo, l’appellante sostiene che l’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 consentirebbe ormai solo la decurtazione dell’incentivo e non la decadenza. La Sezione replica che il primo periodo della norma è ancora vigente e continua a prevedere, per le violazioni rilevanti, la decadenza e il recupero delle somme erogate. La violazione accertata corrisponde alla fattispecie più grave dell’Allegato 1, lett. a), del d.m. 31 gennaio 2014, costituita dalla presentazione di dati non veritieri in relazione alla richiesta di incentivi.

Sul terzo motivo, concernente l’asserita natura di autotutela del provvedimento e il superamento del termine di diciotto mesi, la Corte chiarisce che il GSE non ha riesaminato documenti già in suo possesso. Il sopralluogo ha fatto emergere per la prima volta l’assenza di elementi elettrici fondamentali. Il potere esercitato è quello di verifica, accertamento e controllo ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, immanente all’intera durata del rapporto di incentivazione, cui resta estranea l’applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Ne deriva che il privato non vanta un diritto acquisito al mantenimento dell’incentivo, concesso solo provvisoriamente.

La pronuncia conferma pertanto il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *