Inammissibile l’ottemperanza se il giudicato è già stato eseguito prima della notifica del ricorso (TAR Puglia n. 985 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per manifesta e originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., quando la pubblica amministrazione abbia già integralmente eseguito la sentenza passata in giudicato in data antecedente alla notifica del ricorso stesso. L’esecuzione del giudicato, se avvenuta prima della proposizione del ricorso, priva radicalmente l’azione di ottemperanza del suo presupposto funzionale, rendendo inutile l’intervento del giudice amministrativo. La circostanza che l’adempimento sia stato documentato in giudizio dall’amministrazione resistente e non contestato dal ricorrente non incide sulla valutazione di inammissibilità, che si fonda sulla risalenza dell’avvenuta esecuzione. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giusti motivi.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, l’amministrazione scolastica era stata condannata ad accreditare sulla “Carta elettronica del docente” l’importo di euro 1.500,00 oltre interessi, per gli anni scolastici indicati in giudizio. La sentenza, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, non trovava però esecuzione. La parte interessata proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

L’amministrazione resistente si costituiva e, nel corso del giudizio, depositava documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del beneficio economico tramite accredito di un voucher.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta e originaria carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., rilevando che l’esecuzione della sentenza era già avvenuta.

Dalla documentazione versata in atti dall’avvocatura erariale, e non contestata dalla parte ricorrente, era emerso che l’amministrazione aveva provveduto all’accredito del voucher in data 16 dicembre 2025.

Tale adempimento risultava quindi antecedente sia alla notifica sia al deposito del ricorso di ottemperanza, avvenuti in data 13 gennaio 2026. La proposizione dell’azione dopo l’avvenuta esecuzione del giudicato rendeva l’intervento del giudice amministrativo privo di qualsiasi utilità concreta, configurandosi una carenza di interesse originaria e non sopravvenuta.

Il collegio ha tuttavia ravvisato giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, nonostante la declaratoria di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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