Guardia particolare giurata: affidabilità incrinata anche dal mero sospetto di frequentazioni criminali (TAR Emilia-Romagna n. 1585 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il mantenimento dei titoli di polizia in materia di armi, così come l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, postulano un giudizio ampiamente discrezionale di affidabilità rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza e connotato da marcata finalità preventiva. L’amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, non rendendosi necessari né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. L’apprezzamento può sorreggersi su valutazioni probabilistiche e su circostanze assistite da meri elementi di fumus. Quando il giudizio riguarda il titolo di guardia particolare giurata, il maggiore approfondimento istruttorio non opera a favore del richiedente, ma impone una verifica più severa, potendo l’affidabilità essere incrinata anche dal solo sospetto di frequentazione di ambienti criminali.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un istituto di vigilanza privata, ha chiesto alla Prefettura il rilascio del decreto di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale. L’amministrazione ha respinto l’istanza valorizzando una serie di identificazioni in compagnia di soggetti pregiudicati e una segnalazione per guida senza patente.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 10, 11, 43 e 138 T.U.L.P.S., difetto dei presupposti e di istruttoria, erroneità della motivazione e disparità di trattamento. Ha sostenuto, in particolare, che i contatti contestati fossero mere frequentazioni legate al locale gestito dalla società del figlio, presso cui prestava attività di cuoco e tuttofare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la sentenza del Consiglio di Stato n. 4493/2026, secondo cui il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari e degli interessi dei privati, oltre a un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante. Stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella comparazione prevale l’interesse di rilievo pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone rispetto a quello del privato.
Sul piano normativo, il TAR osserva che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931, l’amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di non affidabilità sul verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato. Non occorre un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, come precisato dai precedenti richiamati (Cons. Stato n. 2987 del 2014, n. 4518 del 2016, n. 4955 del 2018, n. 6812 del 2018). La valutazione sulla capacità di abuso può fondarsi su considerazioni probabilistiche e su circostanze assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali la sfera di libertà individuale recede di fronte al bene della sicurezza collettiva (Cons. Stato n. 3585 del 2024).
Il Collegio ribalta quindi l’argomento difensivo secondo cui, trattandosi di guardia particolare giurata, l’istruttoria avrebbe dovuto essere più approfondita a favore del richiedente. Il maggiore approfondimento, si legge, deve invece condurre a una verifica più severa dell’affidabilità, incrinabile anche da circostanze che ingenerano il mero sospetto di frequentazione di ambienti criminali o di propensione alla violazione della legge.
Applicando tali parametri, il provvedimento appare adeguatamente motivato: la segnalazione per guida senza patente è significativa di una tendenza a comportamenti antigiuridici, e le frequentazioni con persone pregiudicate risultano accertate. Il TAR sottolinea che le identificazioni sono avvenute fuori dal luogo di lavoro e anche dopo il licenziamento del soggetto pregiudicato dipendente della società del figlio, e hanno riguardato persone pluripregiudicate per reati gravi come rapina, spaccio di droga e associazione a delinquere. L’istruttoria ha fatto emergere rapporti e non mere occasionalità, circostanza non smentita nell’audizione del 29 aprile 2024.
Il ragionamento dell’amministrazione non presenta dunque profili di illogicità o irrazionalità censurabili nel merito delle scelte tipicamente discrezionali strumentali al bene della sicurezza pubblica. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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