Guida in stato di ebbrezza: onere probatorio sull’omologazione dell’etilometro (Cass. pen. Sez. VII n. 37041 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l’onere di provare l’omologazione dell’etilometro e la sua sottoposizione alle verifiche periodiche di cui all’art. 379 reg. esec. cod. strada solo quando l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali adempimenti. Non basta, a tal fine, la mera richiesta dell’imputato di essere informato dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento. È altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la revoca obbligatoria della patente in caso di sinistro provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella dell’art. 222 cod. strada.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Brescia per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’omessa allegazione al verbale di accertamento del tasso alcolemico del libretto di omologazione dell’apparecchiatura, la mancanza di prova positiva sul regolare funzionamento dello strumento, l’aggravante del comma 2-bis e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
La vicenda processuale giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare la correttezza del percorso motivazionale dei giudici di merito e la tenuta delle censure prospettate dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati. Le argomentazioni dei giudici di merito sono ritenute coerenti con il principio secondo cui l’onere probatorio in capo al pubblico ministero circa l’omologazione dell’etilometro e le verifiche periodiche sorge solo in presenza di una contestazione specifica dell’imputato, supportata da elementi concreti.
La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 26281 del 29.05.2024, secondo cui non è sufficiente la mera richiesta di conoscere i dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento. Nel caso di specie tali elementi non risultano allegati, con conseguente infondatezza della doglianza.
Il quarto motivo, relativo all’aggravante del comma 2-bis, è inammissibile in quanto tende a ottenere una rivisitazione in punto di fatto del materiale probatorio, con affermazioni tautologiche e autoevidenti.
Il quinto motivo, concernente la revoca della patente, è manifestamente infondato. La Corte ricorda di aver già enunciato il principio secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada in relazione all’art. 3 Cost., sussistendo piena autonomia tra la previsione sulla revoca e quella dell’art. 222 cod. strada.
La Corte precisa che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, non ha inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente vigenti, richiamando Sez. IV n. 7950 del 11.02.2021. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.