Appello cautelare inammissibile per assenza di confronto con la motivazione del Tribunale (Cass. pen. Sez. 4 n. 14577 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice del gravame è circoscritta ai motivi dedotti con l’atto di impugnazione, in ossequio al principio della doppia devoluzione, e non può esorbitare dal thema decidendum sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di dichiarare le nullità assolute rilevabili d’ufficio. L’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi in termini specifici, proporzionati alle argomentazioni del provvedimento impugnato. È conseguentemente inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione con cui il tribunale del riesame ha valutato gli elementi di novità indicati dalla difesa, evidenziandone la non incidenza sul quadro cautelare.
Il Fatto
Un indagato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, aveva proposto istanza di sostituzione della stessa con gli arresti domiciliari, rigettata dal Giudice per le indagini preliminari. Avverso tale provvedimento, la difesa aveva proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen., dichiarato inammissibile dal Tribunale di Firenze. Il giudice del gravame aveva ritenuto la richiesta meramente ripetitiva di altre precedenti, nonché inammissibili le produzioni allegate a memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il ricorso proposto dalla difesa, la quale deduceva un vizio di motivazione per non avere il Tribunale considerato le specificazioni argomentative contenute nella memoria difensiva. Il ricorso è stato ritenuto aspecifico, in quanto privo di un effettivo confronto con le motivazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata.
I giudici di legittimità hanno evidenziato come il Tribunale avesse premesso che il G.i.p. aveva respinto per quattro volte l’istanza di sostituzione della misura e che l’appello aveva esteso il petitum, in modo inammissibile, alla richiesta di revoca della cautela. Il giudice del gravame aveva, inoltre, esaminato la memoria depositata dalla difesa, in cui si faceva riferimento al riconoscimento di responsabilità e alla proposizione di una istanza di rescissione del giudicato, traendo il convincimento che tali elementi non fossero idonei a far riconsiderare il quadro delle esigenze cautelari.
La Corte ha richiamato il principio consolidato della doppia devoluzione, in forza del quale la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata ai motivi dedotti e al thema decidendum del primo grado, salva la rilevabilità d’ufficio delle nullità assolute, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024, dep. 2025). Ha inoltre precisato che l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. possiede una fisionomia di mezzo di impugnazione ordinario, con la conseguenza che i motivi devono essere specifici e proporzionati alle argomentazioni del provvedimento gravato, secondo quanto stabilito da altro precedente (Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025).
L’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, aveva dato conto di aver valutato gli elementi di novità (collaborazione dell’indagato, istanza di rescissione), motivando in modo congruo la loro non incidenza sul quadro cautelare. Il ricorso, non confrontandosi affatto con tale motivazione, è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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