Rescissione del giudicato e negligenza informativa: serve l’effettiva conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. 5 n. 16160 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza dell’imputato è la sua effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla “negligenza informativa” la volontà di sottrarsi alla conoscenza del giudizio, quale presupposto dell’assenza dichiarata ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. La mancata comunicazione del cambio di domicilio all’autorità giudiziaria, pur costituendo un indicatore valutabile, non è di per sé determinante per affermare la volontaria sottrazione al processo. Sull’imputato grava, comunque, un onere di allegazione funzionale a offrire un principio di prova utile a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze accoglieva l’istanza di rescissione del giudicato proposta dalla donna condannata dal Tribunale di Lucca per i reati di cui agli artt. 110, 479 e 640 cod. pen., in relazione a una truffa concernente il contratto di locazione dell’abitazione ove ella aveva eletto domicilio. Il giudice di secondo grado riteneva che l’imputata non avesse avuto effettiva conoscenza del processo: il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore d’ufficio, mentre alla donna la notifica era avvenuta per compiuta giacenza, poiché nel frattempo era stata sfrattata dall’immobile indicato come domicilio.
Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore generale, deducendo la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e il vizio di omessa motivazione. Secondo l’ufficio ricorrente, l’imputata si era volontariamente sottratta al processo, avendo omesso di comunicare il cambiamento del domicilio, come prescritto dall’art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha dichiarato il ricorso infondato, richiamando il principio consolidato secondo cui la dichiarazione di assenza è legittimata solo dall’effettiva conoscenza del processo. La Corte ha precisato che tale conoscenza non può essere desunta automaticamente dalla negligenza informativa dell’imputato, dovendosi invece ricercare, caso per caso, elementi sintomatici della volontà di porsi nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del giudizio.
Il Collegio ha valorizzato il dictum delle Sezioni Unite n. 23948 del 2019, dep. 2020, Ismail, secondo cui non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, dovendo il giudice verificare l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza per cui la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non equivale a conoscenza della vocatio in iudicium, essendo necessaria la consapevolezza della chiamata in giudizio.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione del nuovo domicilio, successiva allo sfratto, non costituisca prova sufficiente della volontaria sottrazione al processo. Tale circostanza, pur unita ad altri elementi suggestivi — quali la natura del reato contestato, relativo proprio all’abitazione oggetto di locazione — non è idonea a configurare la figura del “finto inconsapevole”. La Corte ha inoltre valorizzato la dichiarazione del difensore d’ufficio, il quale ha affermato di non aver avuto contatti con l’imputata, circostanza che, pur nella sua suggestione sfavorevole, non può da sola integrare la prova della colpevole mancata conoscenza del processo.
Il ricorso del Procuratore generale è stato pertanto rigettato, con conseguente consolidamento dell’ordinanza che aveva disposto la rescissione del giudicato.
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Nota della Redazione
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