Conversione in detenzione domiciliare non consente trasmissione atti al PM (Cass. pen. Sez. I n. 12811 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, dopo aver disposto la conversione di una pena pecuniaria in detenzione domiciliare sostitutiva, trasmette gli atti al pubblico ministero per l’emissione dell’ordine di esecuzione è affetto da abnormità funzionale. L’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare è, infatti, affidata in via esclusiva al magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge n. 689/1981, come modificati dal d.lgs. n. 150/2022. La trasmissione al pubblico ministero, onerando un organo estraneo di un adempimento non previsto dall’ordinamento, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento abnorme.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Bologna, accertato lo stato di insolvibilità colpevole del condannato, aveva convertito la pena pecuniaria di euro 1.440,00, inflitta con decreto penale di condanna del GIP per il reato di danneggiamento, in sei giorni di detenzione domiciliare sostitutiva. Con il medesimo provvedimento, il magistrato aveva imposto le prescrizioni al condannato e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’esecuzione.
Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l’abnormità del provvedimento per violazione degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge n. 689/1981, in quanto la trasmissione degli atti al PM realizzava un’indebita astensione del magistrato di sorveglianza, unico soggetto competente per l’esecuzione della sanzione sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dando continuità al principio espresso da Sez. I, n. 21586 del 2025 e da Sez. I, n. 10781 del 2025, richiamati in motivazione. Il sistema delle sanzioni sostitutive, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza esclusiva sull’esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare, con la sola eccezione del lavoro di pubblica utilità.
L’art. 661 cod. proc. pen. dispone che, per l’esecuzione di tali pene, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, il quale provvede ai sensi dell’art. 62 legge n. 689/1981, emettendo l’ordinanza con cui conferma o modifica le modalità esecutive e le prescrizioni. Il sistema non prevede alcun intervento successivo del pubblico ministero: l’esecuzione inizia con la consegna dell’ordinanza al condannato da parte dell’organo di polizia, senza che sia previsto alcun ordine di esecuzione da parte del PM.
La Corte ha precisato che la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza è confermata dalle procedure di cui agli artt. 64, 66 e 68 legge n. 689/1981 per la modifica delle prescrizioni, la revoca per inosservanza e la sospensione dell’esecuzione, tutte gestite senza alcun coinvolgimento del pubblico ministero.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, nella parte in cui disponeva la trasmissione degli atti alla Procura, è stata qualificata come affetta da abnormità funzionale. Pur essendo stata assunta dall’organo giurisdizionale competente quale manifestazione di legittimo potere, essa imponeva a un organo diverso l’emissione di un atto non previsto dall’ordinamento, determinando una stasi procedimentale irreversibile. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio del provvedimento, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna.
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Nota della Redazione
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