Minaccia aggravata dall’uso di coltelli: doppia conforme e motivazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 11185 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di minaccia, la circostanza aggravante dell’uso dell’arma di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. è configurabile allorché l’agente brandisca un coltello o un oggetto idoneo alla aggressione, ancorché l’azione minacciosa si protragga per alcuni minuti e le dichiarazioni dei testi presentino trascurabili difformità sui dettagli. È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza di appello “conforme” a quella di primo grado, non si confronti realmente con il complesso motivazionale delle decisioni di merito e deduca contraddizioni su elementi probatori considerati in modo parziale o irrilevante. Il giudice di legittimità, nel sindacare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, verifica solo la logicità e la coerenza della motivazione, che deve dar conto degli elementi decisivi, senza dover esaminare tutte le deduzioni difensive.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento per il reato di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, comma 2, cod. pen. Nei confronti del condannato, il quale aveva minacciato un proprio vicino di casa brandendo due coltelli, veniva proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi.

Con i primi tre motivi si deduceva il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa e alla ricostruzione della condotta, nonché l’erronea applicazione della norma incriminatrice per la ritenuta aggravante dell’uso dell’arma, che si assumeva non provata. Con il quarto motivo si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli generici e manifestamente infondati. Ha preliminarmente richiamato il principio della c.d. “doppia conforme”, in forza del quale le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente e integrano un unico complesso motivazionale, quando il giudice d’appello abbia esaminato le censure con criteri omogenei rispetto al primo giudice. Ha quindi rilevato che la persona offesa non si era costituita parte civile e aveva rimesso la querela, circostanza che avalla l’assenza di interesse all’esito del processo.

Le contraddizioni lamentate dalla difesa, relative ai dettagli dei coltelli o alle parole pronunciate, sono state giudicate trascurabili e non incidenti sulla ricostruzione complessiva della vicenda, confermata dalle dichiarazioni della persona offesa e di un teste, i quali avevano riferito di gravi minacce proferite dall’imputato nell’atto di brandire due coltelli. La Corte ha precisato che la circostanza aggravante dell’uso dell’arma ben poteva ravvisarsi in tale condotta, senza che assumesse rilievo la difforme descrizione delle armi medesime.

Quanto alla dedotta contraddizione sulla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato, la Corte ha osservato che entrambe le sentenze di merito avevano dato atto dell’esame e delle ragioni della sua inattendibilità; l’erronea indicazione che non si fosse sottoposto ad esame, contenuta nella sentenza di primo grado, è stata ricondotta a un mero refuso.

Infine, in relazione all’ultimo motivo, è stato ritenuto infondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, correttamente motivato dalla Corte territoriale con il riferimento alle plurime condanne riportate dall’imputato e alla pena applicata di poco superiore al minimo edittale, non essendo necessario che il giudice esamini ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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