Guida senza patente e particolare tenuità: esclusa la non abitualità (Cass. pen. Sez. 7 n. 782 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento. Tale requisito è ontologicamente incompatibile con una condotta che, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, assume rilevanza penale solo in forza della recidiva nel biennio, la quale esprime di per sé una tendenza alla reiterazione. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti prevalenti e decisivi, purché la motivazione risulti congrua e non contraddittoria.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada dal Tribunale di Napoli, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Napoli. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ossia della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio. Con il terzo motivo, infine, censurava l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, disattendendo tutte le censure proposte. Quanto al primo motivo, i giudici hanno richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’istituto della particolare tenuità del fatto non è compatibile con la contravvenzione di guida senza patente.
La ragione di tale incompatibilità risiede nel fatto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, unicamente in presenza di una recidiva nel biennio. Tale previsione normativa determina l’assenza del requisito della non abitualità del comportamento, richiesto dall’art. 131-bis cod. pen., in quanto la reiterazione dell’illecito amministrativo costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale, esprimendo una propensione alla ripetizione della condotta.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nella specie, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato l’assenza di elementi positivi di valutazione, non essendo stato neppure specificamente indicato dal ricorrente il preteso comportamento collaborativo.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 133 cod. pen., essa è stata ritenuta priva di alcuna argomentazione. Infine, in merito alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata aveva posto a base del diniego una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, fondata sulla pessima biografia penale dell’imputato. Tale giudizio, tipicamente di merito, è stato ritenuto idoneo a evidenziare gli aspetti soggettivi della personalità che hanno determinato la decisione, senza che sussistesse alcun obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.
Nota della Redazione
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