Guida senza patente e recidiva nel biennio: 131-bis inapplicabile (Cass. pen. Sez. VII n. 31635 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio e difetta, pertanto, il prescritto requisito della non abitualità del comportamento. Il giudice di merito che esclude la speciale tenuità dell’offesa è tenuto a valutare le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Pisa, ridetermina la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, fissandola in mesi uno e giorni quindici di arresto ed euro millecinquecento di ammenda.

Il condannato ricorre per cassazione con tre motivi: la mancata prova della definitività della precedente violazione, integrante il requisito della recidiva nel biennio; l’erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è generico e aspecifico, oltre che reiterativo di doglianze già vagliate nel merito. La Corte d’appello aveva infatti accertato la definitività della precedente violazione sulla base di una nota dei Carabinieri, dalla quale emerge che il ricorrente non aveva proposto ricorso avverso il verbale della contravvenzione anteriore.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte di merito è immune da censure: valutate le modalità della condotta, il fatto non è connotato da speciale tenuità, poiché il veicolo condotto dal ricorrente era anche sprovvisto di copertura assicurativa, con grave nocumento per gli utenti della strada. Si tratta di valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità, conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015 e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015), secondo cui il giudice è tenuto a verificare se, sulla base dei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e con questo coesista quello della non abitualità del comportamento.

La Corte aggiunge un ulteriore e autonomo rilievo: per consolidato orientamento di legittimità, la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità, posto che la condotta assume rilevanza penale proprio in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024).

Quanto al terzo motivo, il diniego delle attenuanti generiche, incentrato sull’assenza di positivi elementi di valutazione, è conforme ai criteri ermeneutici di legittimità: il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.

Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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