Pena concordata e controllo del giudice limitato alla legalità (Cass. pen. Sez. II n. 36735 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in grado di appello, il controllo demandato al giudice in ordine alla pena concordata è circoscritto alla sola legalità della stessa, poiché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non è modificabile dal giudice, che può soltanto accogliere o rigettare la richiesta. Il giudice di secondo grado che accolga la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. In ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta rinunciato ai motivi di appello la cognizione resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri l’omessa verifica di tali profili.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24.04.2026, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, con conferma nel resto.

Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per la mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e della congruità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la genericità della censura. Il percorso argomentativo muove dalla natura dell’istituto: la pena concordata costituisce esito di un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, che il giudice non può modificare ma solo accogliere o rigettare. Da ciò deriva la delimitazione del sindacato giudiziale al solo profilo della legalità della pena.

Su questo punto la Corte richiama i propri precedenti, segnatamente Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, e ribadisce che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove.

Il fondamento è processuale e risiede nell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione: una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (richiamate Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018). Ne consegue che la censura sull’omessa verifica dei presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. non è deducibile.

La Corte aggiunge una considerazione di carattere concreto: nella specie la Corte territoriale aveva comunque motivato sia sull’insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., sia in punto di congruità della pena concordata. Difettando le condizioni legittimanti il ricorso, l’inammissibilità è dichiarata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione speciale rispetto a quella della prima parte del medesimo comma, che impone la trattazione camerale partecipata per i ricorsi che investano la motivazione.

All’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende, determinati avuto riguardo alla natura dei motivi e ai profili di colpa ravvisabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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