Intercettazioni e gravi indizi: interpretazione del linguaggio è questione di fatto (Cass. pen. Sez. V n. 34249 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, perché i gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli indizi richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l’istanza proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, cod. pen., con ruolo di vertice, e per i reati fine di illecita organizzazione di scommesse e di estorsione, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando l’insussistenza dei gravi indizi, la dedotta inoperatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l’erronea qualificazione giuridica del reato associativo, oltre all’inadeguatezza della motivazione per relationem.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, in quanto connessi. Il ricorrente assume che i delitti contestati si fonderebbero solo su captazioni tra soggetti terzi e su termini isolati e polisemici. La Corte rileva che il ricorrente trascura di considerare che numerose sono le intercettazioni cui ha partecipato direttamente e che una riunione sull’attività illecita è stata oggetto di osservazione diretta degli operanti.

Sul valore dei termini “stessa chiesa” e “picciotto”, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22471 del 2015 (Sebbar): l’interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se logicamente motivata. Ragionevole è stata la lettura della conversazione, ove il soggetto contattato ha indicato la necessità di rivolgersi al ricorrente, quale soggetto ormai posto al vertice nel territorio, lettura corroborata dalle successive conversazioni dirette e dall’atteggiamento di messa a disposizione del ricorrente da parte dell’interlocutore.

La Corte ribadisce poi che le dichiarazioni registrate in intercettazioni autorizzate hanno piena valenza probatoria e non necessitano dei riscontri dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Su un piano generale, ai fini cautelari è sufficiente qualunque elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità, poiché i gravi indizi non coincidono con gli indizi del giudizio di merito.

Il ricorso, osserva la Corte, tende a una diversa lettura delle emergenze mediante lo scorporo dei singoli elementi. Quando gli elementi presentano più possibilità di interpretazione, è attraverso la loro complessiva ricostruzione che il giudice forma il convincimento. La motivazione ha argomentato in modo congruo sullo svolgimento di attività proprie del soggetto preposto a dirigere l’organizzazione, quali la programmazione di attività illecite e l’esercizio dello ius corrigendi.

Da ciò consegue, in forza del noto principio delle Sezioni Unite n. 11 del 2000 (Audino), che alla Corte spetta solo verificare la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica. La non fondatezza dei motivi sugli indizi travolge anche la censura sull’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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