Esigenze cautelari nella procedura di estradizione (Cass. pen. Sez. VI n. 34499 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della procedura passiva di consegna, l’applicazione delle misure coercitive risponde a una finalità propria, individuata dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen.: garantire che la persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga alla consegna. La valutazione dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga e dei criteri di scelta della misura non è dunque automaticamente sovrapponibile a quella compiuta per i provvedimenti de libertate emessi per fini di giustizia interna. Il giudice deve formulare un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione, ancorato a obiettivi elementi concreti della vita del consegnando. Nel giudizio di legittimità, un simile apprezzamento è censurabile solo per violazione di legge, nella specie per motivazione apparente, e non per sollecitare un diverso esame del materiale probatorio, estraneo al sindacato ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 04.07.2025, ha convalidato l’arresto di un cittadino straniero e ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. La misura si colloca in una procedura estradizionale avviata su mandato di arresto emesso dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Distretto meridionale del Texas, in data 02 novembre 2023, per associazione per delinquere finalizzata a frode telematica, accesso non autorizzato a computer protetti e furto di identità aggravato.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per violazione di legge, deducendo la motivazione omessa o apparente tanto sul pericolo di fuga quanto sull’adeguatezza di una misura meno afflittiva. La questione giunge in Cassazione perché si assume che la Corte di appello abbia desunto i pericula libertatis da espressioni di stile e dalla sola gravità dei fatti contestati, trascurando gli elementi offerti dalla difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, perché entrambi investono l’omessa motivazione sui due aspetti propri del procedimento cautelare inserito nella procedura estradizionale: la sussistenza del pericolo di fuga e l’idoneità della custodia in carcere.

Il punto di partenza è un precedente della stessa Sezione (Sez. VI n. 34525 del 31.05.2023, Rv. 285178): la valutazione delle esigenze cautelari nelle procedure passive di consegna, riconducibili al mandato di arresto europeo o all’estradizione, risponde a finalità diverse da quelle proprie delle misure disposte per la giustizia interna. Poiché l’estradizione è preordinata alla sola consegna della persona richiesta, l’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. impone di considerare l’esigenza di impedire che il consegnando si sottragga alla traditio in vinculis.

Da ciò la Corte trae la conseguenza metodologica centrale: i criteri elaborati per i provvedimenti de libertate interni non sono automaticamente trasferibili né alla valutazione di concretezza e attualità del pericolo di fuga, né ai criteri di scelta della misura. Il giudice deve formare un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione, ancorato a elementi concreti della vita del consegnando.

Applicando tale griglia al provvedimento impugnato, il Collegio lo ritiene immune da censure: la Corte di appello ha congruentemente desunto l’attualità del pericolo di fuga e la proporzionalità della misura dalla facilità con cui il cittadino straniero si era spostato tra Paesi diversi, giungendo in Italia con volo di linea, e dall’assenza di radicamento sul territorio italiano.

La motivazione, per quanto succinta, non è apparente e non integra quindi la violazione di legge, unico vizio rilevante ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen. Il ricorrente, pur prospettando vizi di legittimità, sollecita in realtà un diverso apprezzamento del materiale probatorio e delle ragioni logiche poste a fondamento della valutazione cautelare. Il ricorso è pertanto infondato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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