Hofauflösung: criteri oggettivi di redditività e incompletezza documentale (TAR Trentino-Alto Adige n. 136 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Hofauflösung (scioglimento del maso chiuso) ai sensi del LG Nr. 17/2001, la valutazione della capacità economica dell’unità fondiaria va compiuta su base oggettiva, avendo riguardo al reddito conseguibile con una conduzione diligente e conforme agli usi locali da parte di un agricoltore medio, e non alla concreta gestione posta in essere dal proprietario. I profili soggettivi, quali la mancata coltivazione, lo stato di abbandono dei fondi o la scelta di destinare l’attività a fini extra-agricoli, restano estranei al giudizio. Il parametro di raffronto del Mindestertrag può essere individuato nel reddito di un lavoratore agricolo, in quanto espressivo delle effettive condizioni economiche delle famiglie rurali. La richiesta di documentazione integrativa avanzata dall’amministrazione provinciale, ove le informazioni trasmesse siano incomplete, interrompe il termine di trenta giorni per la proposizione della Beschwerde dinanzi alla Landhöfekommission.
Il Fatto
I proprietari di un maso chiuso situato nel Burgraviato chiedevano alla competente commissione locale lo scioglimento del vincolo ai sensi dell’art. 36 del Höfegesetz, deducendo l’insufficienza del reddito agricolo e la volontà di dismettere le superfici per estinguere un’ingente esposizione bancaria. La commissione locale accoglieva l’istanza, imponendo l’attribuzione di alcune particelle ad altri masi.
Avverso tale provvedimento l’Amt für bäuerliches Eigentum proponeva reclamo, ritenendo il fondo economicamente vitale. La Landhöfekommission accoglieva il reclamo e respingeva la domanda di scioglimento. I proprietari impugnavano quindi la decisione davanti al giudice amministrativo, dolendosi della tardività del reclamo e dell’erronea valutazione della redditività.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del reclamo per decorso del termine. Gli istanti sostenevano che la trasmissione degli atti all’amministrazione provinciale fosse già completa e che la richiesta di chiarimenti fosse stata confezionata al solo fine di interrompere il termine.
Il giudice osserva che l’art. 44, terzo comma, LG Nr. 17/2001 subordina la decorrenza del termine all’arrivo delle informazioni richieste, senza fissare criteri legali di completezza. La valutazione sull’idoneità della documentazione rientra pertanto nella discrezionalità dell’ufficio. Nella specie era stata chiesta conferma dell’assenza di interventi edilizi destinati ad abitazione negli ultimi vent’anni, circostanza idonea a impedire lo scioglimento in forza dell’art. 107, settimo comma, LG Nr. 13/1997 e dell’art. 37, quarto comma, LG Nr. 9/2018. Il collegio richiama in proposito il VwG Bozen, Urteil Nr. 266/2017.
Quanto alla lamentata mancata notifica a tutti i comproprietari, la Corte rileva che la norma non configura un atto recettizio, ma collega l’effetto sospensivo al dato oggettivo dell’incompletezza della documentazione. La consultazione del solo estratto tavolare non era sufficiente, poiché l’annotazione ha funzione meramente dichiarativa e non costitutiva. Il primo motivo è pertanto infondato.
Nel merito, il collegio ribadisce che la Ertragsfähigkeit del maso chiuso va stimata in astratto, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, richiamando il Cons. Stato, Sez. VI, n. 3021/2020 e le pronunce del medesimo tribunale n. 106/2024, n. 223/2022, n. 32/2022 e n. 56/2010. Riassume rilievo, dunque, il reddito ottenibile da un agricoltore medio del circondario di Merano con colture ordinarie, calcolato su medie triennali di rese e prezzi.
Il parametro del Mindestertrag individuato nel reddito di un lavoratore agricolo è giudicato coerente con l’orientamento consolidato del tribunale, perché riflette le reali condizioni delle famiglie rurali e tiene conto della parziale autoproduzione, a differenza dei dati statistici complessivi. Le censure relative allo stato dei fondi e all’indebitamento restano estranee al giudizio di oggettiva redditività. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese in favore della Provincia autonoma.
Nota della Redazione
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