Elusione del giudicato e titoli maturati nella procedura annullata (TAR Toscana n. 1378 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la Commissione di una procedura selettiva rinnovata in esecuzione di una sentenza di annullamento non può valutare i titoli che il candidato ha maturato per effetto della procedura annullata. Diversamente, l’annullamento giurisdizionale viene aggirato e si perviene surrettiziamente allo stesso esito già dichiarato illegittimo, in violazione dei principi di par condicio, trasparenza, imparzialità ed eguaglianza. La valutazione di tali titoli integra elusione del giudicato e determina la nullità degli atti. Ove nelle more sopravvenga il collocamento a riposo del ricorrente, la domanda di ottemperanza è improcedibile per carenza di interesse; resta tuttavia esperibile l’accertamento dell’illegittimità ai soli fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a., anche nel giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Un docente associato presso altro ateneo impugna la procedura selettiva indetta dall’Università di Firenze per un posto di professore associato nel settore MED/28. La procedura originaria era stata annullata con sentenza del TAR Toscana, Sez. I, n. 462/2023, confermata in appello, per violazione della par condicio: il candidato interno aveva concorso a predisporre il profilo poi confluito nel bando.

L’ateneo annulla gli atti e indice una nuova selezione. Il ricorrente lamenta che la Commissione abbia valutato, in favore del controinteressato, l’attività didattica e assistenziale maturata nel triennio 2020-2023 proprio in virtù della nomina annullata. Propone ricorso per annullamento, motivi aggiunti e, in parallelo, ricorso per ottemperanza al giudicato, chiedendo la correzione della graduatoria e la declaratoria di vittoria. Nelle more il ricorrente è collocato a riposo per limiti di età.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i giudizi, avendo ad oggetto una vicenda unitaria e la medesima patologia degli atti. Esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità. Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione e a quello della decisione. Il collocamento in quiescenza del ricorrente, non contestato, fa venir meno la possibilità di conseguire il bene della vita: il vincolo conformativo operava solo finché l’incarico era conferibile.

Ne segue la dichiarazione di improcedibilità delle domande di ottemperanza e di annullamento. Non può superarla l’istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164 bis, legge n. 213/2023: la norma presuppone l’effettivo svolgimento di attività assistenziale e rimette a valutazioni tecnico-discrezionali dell’ateneo, non sostituibili dal giudice dell’ottemperanza. Il potere sostitutivo, di natura eccezionale, non è esercitabile nei termini richiesti, giacché l’eventuale elusione imporrebbe di ripetere la prova didattica e rivalutare i curricula, non di individuare direttamente il vincitore.

Il Collegio esamina quindi la domanda subordinata ex art. 34, comma 3, c.p.a., ritenendola ritualmente introdotta con la prima memoria utile: si tratta di emendatio libelli, non di nuova domanda. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 8/2022, è sufficiente la dichiarazione dell’interesse risarcitorio, anche solo astrattamente configurabile. Il meccanismo di conversione opera anche per chi ha proposto azione di ottemperanza, in nome della tutela piena ed effettiva ex art. 1 c.p.a.

Nel merito, le censure non sono coperte dal giudicato formatosi nel precedente giudizio di ottemperanza, vertendo su circostanze nuove. Esse sono fondate. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5587/2024 ha stabilito, con efficacia di giudicato, l’impossibilità di valutare i titoli maturati per effetto della procedura annullata. Dagli atti emerge che la Commissione ha invece apprezzato l’attività didattica del triennio 2020-2023 e quella assistenziale svolta in virtù dell’incarico annullato.

Gli atti sono pertanto dichiarati nulli per elusione del giudicato ai soli fini della successiva azione risarcitoria. Non essendo possibile disporre il rinnovo delle valutazioni, la verifica del nesso causale tra titoli invalidamente apprezzati e prevalenza del controinteressato è rimessa a quel giudizio. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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