Silenzio della p.a. e soccombenza virtuale sull’onere del contributo unificato (TAR Emilia-Romagna n. 25 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio, la sopravvenienza del provvedimento espresso nel corso del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del CPA. Il contributo unificato costituisce obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare, già predeterminato. Anche in caso di declaratoria di improcedibilità il giudice deve individuare la parte soccombente ai fini dell’onere del contributo, applicando il criterio della soccombenza virtuale. È pertanto tenuta alla rifusione la parte che sarebbe risultata soccombente ove il giudizio fosse stato deciso nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, vigile del fuoco in servizio presso un Comando Provinciale, ha presentato in data 26.4.2023 domanda di trasferimento temporaneo dalla sede di servizio, in via principale verso una sede siciliana e in via subordinata verso altra sede della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, per assistere il padre affetto da disabilità in situazione di gravità.

Dopo il preavviso di rigetto e la memoria difensiva del ricorrente, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento conclusivo entro il termine di 180 giorni fissato dal d.P.C.M. n. 58 del 21.3.2013. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 CPA per l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato il decreto di rigetto della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento espresso di rigetto in riscontro alla domanda del ricorrente. Tale sopravvenienza, verificatasi dopo la proposizione del ricorso, esaurisce l’interesse azionato. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del CPA.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione integrale. Resta invece la questione del contributo unificato, espressamente richiesto dal ricorrente. Il Collegio richiama l’art. 13, comma 6 bis.1., secondo periodo, del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita.

La giurisprudenza amministrativa qualifica il contributo unificato come obbligazione ex lege, sottratta alla disponibilità del giudice tanto quanto alla compensazione quanto alla determinazione dell’importo, già predeterminato (Cons. Stato, sez. V, n. 3153 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 1160 del 2014; Cons. Stato, sez. V, n. 2388 del 2013; TAR Piemonte, sez. II, n. 1288 del 2014; TAR Basilicata n. 105 del 2013). A prescindere dal regolamento delle spese, è dunque la parte soccombente a dover rimborsare il contributo alla parte vittoriosa.

Quando il giudizio si chiude con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio deve comunque individuare la parte soccombente. Soccorre il principio della soccombenza virtuale, che consente di identificare la parte tecnicamente soccombente. Nel caso in esame il termine di 180 giorni per concludere il procedimento non è stato rispettato: il provvedimento è stato assunto oltre tale termine e dopo la proposizione del ricorso. La soccombenza virtuale va quindi individuata nell’Amministrazione resistente, alla quale il Tribunale ordina la rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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