L’ordinanza di assegnazione del credito è soggetta a imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 8137 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione del credito ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. è soggetta ad autonoma tassazione di registro rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, mediante imposta proporzionale. Tale provvedimento va ricondotto agli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio e che recano trasferimento o costituzione di diritti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, e non già all’ipotesi di tassazione in misura fissa di cui alla lett. d) della medesima disposizione. La base imponibile è costituita esclusivamente dal credito effettivamente pignorato e assegnato, non dall’intero credito per cui si procede. L’assoggettamento ad autonoma e proporzionale imposizione non integra violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., attesa la natura di imposta d’atto del tributo e la riferibilità del prelievo agli effetti giuridici desumibili dal provvedimento.
Il Fatto
La banca, nel corso di una procedura esecutiva per pignoramento presso terzi, otteneva l’assegnazione di una somma. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione, applicando l’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 6 della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986 (cessione di crediti). Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo l’applicabilità dell’imposta in misura fissa, trattandosi di provvedimento meramente esecutivo ai sensi dell’art. 8, lett. d), della tariffa. Il primo giudice accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, adita dall’Ufficio, riformava la decisione, qualificando l’assegnazione come cessione del valore di realizzo e confermando l’applicazione dell’imposta proporzionale. La banca proponeva, quindi, ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha affrontato l’istanza della ricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza, ritenendola non accoglibile in ragione del difetto di rilevanza nomofilattica della questione, alla luce della consolidata giurisprudenza sul punto.
Nel merito, gli Ermellini hanno dichiarato infondato il motivo di ricorso, con cui la banca denunciava la violazione dell’art. 6 della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986. La ricorrente invocava il proprio orientamento, fondato sulla sentenza n. 9400/2007 e ribadito dalle pronunce nn. 27754 e 30279 del 2021, che qualifica l’ordinanza di assegnazione come atto meramente esecutivo. La Corte ha, tuttavia, rilevato che tale orientamento è rimasto isolato, essendo stato superato dalla giurisprudenza prevalente.
Proprio richiamando il principio affermato dalla sentenza n. 7306 del 2021, la Corte ha precisato che l’ordinanza di assegnazione del credito ha natura traslativa e, pertanto, è sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), della tariffa. Tale disposizione ricomprende i provvedimenti di assegnazione recanti trasferimento di diritti, categoria alla quale appartiene anche l’assegnazione di somme del debitore del debitore. La natura patrimoniale del diritto trasferito esclude, inoltre, l’applicazione della misura fissa di cui alla lett. d), riservata agli atti che non definiscono diritti a contenuto patrimoniale.
La S.C. ha, conseguentemente, escluso la sussistenza di una duplicazione d’imposta rispetto al titolo esecutivo, in ragione dell’autonomia degli effetti giuridici prodotti dai diversi atti. Ha, inoltre, chiarito che, in caso di pignoramento di crediti futuri, la base imponibile è costituita esclusivamente dal credito effettivamente pignorato e non dall’intero credito per cui si procede.
Da ultimo, la Corte ha disatteso l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente. Conformemente all’insegnamento della Corte costituzionale n. 158 del 2020, è stato ribadito che la natura di imposta d’atto del tributo di registro non contrasta con il principio di capacità contributiva, dovendosi aver riguardo agli effetti giuridici desumibili dal provvedimento sottoposto a registrazione, senza possibilità di utilizzare elementi ad esso estranei.
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Nota della Redazione
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