Costi infragruppo e black list: inerenza, prova e motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 6100 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di costi infragruppo, il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio è deducibile dalla consociata solo se questa trae dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata; l’onere della prova grava sul contribuente e non si esaurisce nell’esibizione del contratto e delle fatture. L’inerenza non postula un nesso diretto tra costi e ricavi, ma va riferita all’oggetto dell’impresa. Quanto alle operazioni con imprese site in Paesi a fiscalità privilegiata, le due esimenti previste dall’art. 110, comma 11, d.P.R. n. 917 del 1986 sono alternative tra loro e la loro verifica integra un accertamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente. La motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non quando la motivazione sia semplicemente concisa.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti di una società operante nella fabbricazione di gru e della sua consolidante, un avviso di accertamento per l’anno 2008 articolato su tre rilievi: la ripresa a tassazione, quale sopravvenienza attiva, della indebita utilizzazione del fondo svalutazione crediti a copertura di un credito asseritamente perduto verso un cliente estero; l’indeducibilità dei costi di regia addebitati dalla capogruppo straniera; l’indeducibilità delle spese sostenute per operazioni con società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. La CTR del Friuli Venezia-Giulia rigettava l’appello principale dell’Agenzia e accoglieva quello incidentale della società, annullando l’accertamento tranne che per una delle operazioni. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con nove motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, sulla eccepita tardività della notifica del ricorso introduttivo, sono infondati. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 14916 e 14917 del 2016: l’inesistenza della notificazione è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali; ogni altra difformità ricade nella nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo. I vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione restano quindi nell’ambito della nullità, sanata dalla costituzione della parte.

Il terzo motivo, sulla sopravvenienza attiva da fondo svalutazione crediti, è infondato. La motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico, secondo Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sezioni Unite n. 22232 del 2016. Nel caso la CTR aveva fondato la decisione su considerazioni individuabili, con motivazione esistente e comprensibile. Il quarto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato: la valutazione degli elementi certi e precisi ex art. 101 t.u.i.r. costituisce accertamento di fatto incensurabile, e la CTR aveva considerato plurime circostanze, non il solo dato formale dell’iscrizione camerale.

Quanto ai costi infragruppo, il sesto motivo è infondato. La Corte ricostruisce i principi consolidati: occorre che la controllata tragga un’effettiva utilità, determinabile e documentata, secondo il benefit test di derivazione OCSE. Tuttavia, la CTR non aveva attribuito valore fidefacente alla relazione della società di revisione, ma aveva valorizzato l’intero compendio probatorio, operando una valutazione di merito non sindacabile.

I motivi settimo, ottavo e nono, sulle operazioni con imprese in black list, sono respinti. Le due esimenti dell’art. 110, comma 11, t.u.i.r. sono alternative. La loro verifica è di merito. Le censure, riducendosi a una richiesta di rivalutazione del bilanciamento probatorio, sono inammissibili. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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