ICI aree scoperte demaniali tra giudicato catastale e notifica rendita (Cass. civ. Sez. V n. 13631 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il Comune è privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, ma, quale destinatario del ricorso avverso l’avviso di liquidazione, è legittimato a invocare il giudicato che ha definito l’attribuzione della categoria. Il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente ma anche l’ente impositore, tenuto ad applicare l’imposta unicamente su quella base. Ai sensi dell’art. 74, comma 1, legge n. 342/2000, gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci solo dalla notificazione ai soggetti intestatari della partita catastale, con la conseguenza che la rendita non è utilizzabile, a fini impositivi, per le annualità pregresse in mancanza di detta notifica al concessionario.

Il Fatto

Il Comune ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della società concessionaria di un’area demaniale portuale, dichiarando la demanialità delle aree scoperte e la loro non assoggettabilità ad ICI per l’anno 2007, sul presupposto dell’accoglimento dell’esenzione invocata. La società propone ricorso incidentale condizionato. La controversia giunge in Cassazione dopo che il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dopo il rinvio della causa alla pubblica udienza.

La concessionaria eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell’ente locale in ordine al classamento delle aree scoperte e richiama l’intervenuta definizione, in altro giudizio tra le stesse parti, della questione catastale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione del Comune. Richiamando un orientamento consolidato, esclude il litisconsorzio necessario tra Agenzia del territorio ed ente locale nella causa sulla rendita catastale, poiché il Comune è privo di autonoma legittimazione in quel giudizio. Il provvedimento di attribuzione della rendita, divenuto definitivo, vincola però anche l’ente impositore, tenuto ad applicare l’imposta su quella sola base.

Da qui la distinzione decisiva: se il Comune non può impugnare l’attribuzione catastale, è però legittimato a invocare il giudicato esterno che la definisce, perché la decisione sulla rendita condiziona quella sulla liquidazione. La Corte ribadisce che il giudicato risponde all’interesse pubblico alla stabilità delle situazioni giuridiche e va accertato anche d’ufficio, potendo il giudice attingere direttamente alla pronuncia precedente.

Sul punto rileva che il giudicato richiamato sopravvive alla revocazione parziale della pronuncia, essendo stata rescissa solo la parte relativa al ricorso incidentale condizionato. Ne deriva l’accoglimento del ricorso principale del Comune per l’intervenuto giudicato che ha incluso le aree in contestazione nella categoria D).

Quanto al ricorso incidentale, la Corte distingue l’ipotesi dei fabbricati iscritti in catasto da quella degli immobili non iscritti ma iscrivibili in categoria D). Per i primi vale la regola dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, con efficacia delle risultanze catastali dall’anno successivo alla messa in atti; per i secondi opera il terzo comma, con parametro provvisorio fino alla comunicazione della rendita. Poiché non risulta se le aree fossero iscritte in catasto per le annualità anteriori alla Docfa del 2008, la questione è rimessa al giudice del rinvio.

Infine, la Corte afferma che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, legge n. 342/2000, la rendita è utilizzabile per le annualità sospese solo previa notificazione al soggetto intestatario della partita catastale. Il concessionario dell’area demaniale, ove risulti tra gli intestatari, ha diritto a tale notifica. Il secondo motivo è respinto e il terzo assorbito, con rinvio per gli accertamenti di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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