ICI, criteri del valore venale delle aree fabbricabili tassativi e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 11160 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, la misura del valore venale del suolo deve essere ricavata dai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, che per le aree fabbricabili riguardano la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e i prezzi medi rilevati sul mercato per aree di analoghe caratteristiche. Tali criteri sono tassativi e non possono essere surrogati da valutazioni aprioristiche e indimostrate fondate su altri argomenti. Il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza ai predetti parametri, tenuto conto dell’anno di imposizione. È inoltre apparente, e come tale nulla, la motivazione che liquidi le eccezioni della parte come “prive di pregio” e “di qualsiasi fondatezza” senza indicare quali eccezioni siano state esaminate e per quali ragioni siano state respinte, non consentendo alcun effettivo controllo sull’iter logico del giudice.
Il Fatto
Il Comune aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2007/2011 mediante avvisi di accertamento, contestando alla contribuente, comproprietaria di un’area fabbricabile, l’omessa o infedele dichiarazione quanto al valore del bene. La contribuente impugnava gli atti e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale delle Marche, decidendo sull’appello del Comune, riformava la pronuncia di primo grado. Riteneva il giudice d’appello che non fosse maturata alcuna decadenza, decorrendo il termine quinquennale dall’anno 2008, di presentazione della dichiarazione relativa al 2007; che sussistesse l’obbligo dichiarativo; e che l’elenco degli elementi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 non fosse vincolante né esaustivo, potendo subire variazioni in sede operativa. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Esaminando con priorità logica il quarto motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. La censura muove dal presupposto che il termine decadenziale dovesse decorrere dall’anno del versamento asseritamente insufficiente, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’omessa e infedele dichiarazione. Il giudice territoriale ha ritenuto il versamento non incidente sull’obbligo dichiarativo da assolvere nell’anno 2008, con computo del quinquennio da tale anno, secondo il principio per cui, in caso di omessa dichiarazione, il dies a quo va individuato nel termine entro il quale essa avrebbe dovuto essere presentata.
Nel merito, la Corte accoglie il primo motivo. Preliminarmente ne afferma l’ammissibilità, sebbene articolato su due distinti parametri dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ.: il motivo misto non è inammissibile quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura, qui nettamente distinte e indipendenti. Il criterio è quello della prospettazione “a grappolo” delineato dalle Sezioni Unite.
Nel merito, sussiste la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992. I parametri normativamente determinati sono tassativi e il giudice non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione; essi non possono essere surrogati da valutazioni aprioristiche e indimostrate. Il giudice d’appello ha espressamente affermato il contrario, ritenendo non vincolante l’elenco normativo. L’accoglimento assorbe la seconda parte del motivo, concernente l’omesso esame dei limiti urbanistici incidenti sulla potenzialità edificatoria.
Per le medesime ragioni resta assorbito anche il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. nell’utilizzo della prova presuntiva: la doglianza attiene alla stima del valore secondo i criteri legali e costituirà oggetto del sindacato del giudice del rinvio.
È invece fondato il terzo motivo. La Commissione regionale ha liquidato le altre eccezioni come “prive di pregio e di qualsiasi fondatezza”, senza indicare quali fossero state esaminate e per quali ragioni fossero respinte. Muovendo dal principio delle Sezioni Unite, la motivazione graficamente esistente ma inidonea a far conoscere l’iter logico seguito è apparente e integra la violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Anche il quinto motivo, sulla omessa pronuncia in ordine alla violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997 e al cumulo delle sanzioni, resta assorbito, poiché la sua rilevanza si porrà all’esito della rideterminazione degli importi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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