L’imposta comunale sulla pubblicità colpisce le aree demaniali indipendentemente dalla natura del bene (Cass. civ. Sez. 5 n. 15422 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura demaniale di un bene concesso in uso a privati è del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettamento della relativa area all’imposta comunale sulla pubblicità, anche in caso di appartenenza del bene allo Stato, alla Regione o alla Provincia. La potestà impositiva del Comune, concorrendo le condizioni di legge, si estende potenzialmente a tutto il territorio comunale, la cui delimitazione va operata avendo riguardo ai confini geografici e non alla natura o qualità dei beni ivi compresi. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. in caso di c.d. doppia conforme, qualora il ricorrente non indichi le ragioni di fatto diverse poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria per la gestione del porto turistico di Castellammare di Stabia, impugnava gli avvisi di accertamento e pagamento emessi dalla società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi comunali per l’imposta comunale sulla pubblicità e la TOSAP relativi agli anni 2016 e 2018. L’ente impositore contestava l’omesso versamento per installazioni pubblicitarie insistite su suolo pubblico e per l’occupazione di aree comunali con passi carrabili.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, rilevando che le aree occupate dai passi carrabili appartenevano al demanio comunale e che la documentazione fotografica prodotta dalla concessionaria era sufficiente a dimostrare l’insistenza delle installazioni pubblicitarie sul suolo pubblico. La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminato il primo motivo di ricorso riguardante la violazione dell’art. 2697 cod. civ., lo dichiara inammissibile e comunque infondato. Il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento sulle schede di rilevazione e sui rilievi fotografici, elementi sufficienti a verificare la sussistenza del presupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza consolidata, chiarisce che l’imposta colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. La natura demaniale di un bene concesso in uso a terzi è del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettamento all’imposta comunale sulla pubblicità, poiché la potestas impositiva del Comune si estende potenzialmente a tutto il territorio comunale, con il concorso delle condizioni di legge.
La delimitazione del territorio comunale, come già affermato in precedenza, va operata con riguardo ai confini geografici dello stesso e non alla natura o alla qualità dei beni immobili compresi nel perimetro di quei confini. Tale principio, già enunciato in relazione alla TARSU, trova conferma nella previsione dell’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, che assoggetta a tassa locali e aree a prescindere dalla demanialità del bene utilizzato.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione, sono stati trattati congiuntamente. Essi risultano inammissibili perché le censure impingono nella preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. A fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti poste a base delle due decisioni, rendendo impossibile il sindacato del giudice di legittimità.
La Corte rigetta quindi il ricorso, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la manifesta infondatezza del ricorso.
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Nota della Redazione
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