Detrazione risparmio energetico e comodato: rileva la detenzione effettiva (Cass. civ. Sez. V n. 19143 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica, il comodato costituisce titolo idoneo alla detenzione dell’immobile e integra, di per sé, la prova della detenzione richiesta ai fini dell’agevolazione. Resta però salva la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di fornire la prova contraria, allegando una situazione oggettiva concreta difforme da quella desumibile dalla fonte negoziale, quando emerga la natura meramente fittizia del rapporto. La detrazione spetta a chi possiede o detiene l’immobile, a nulla rilevando la residenza anagrafica del contribuente. Il controllo di legittimità non può spingersi a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a esito del controllo effettuato ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’anno d’imposta 2010, recante una pretesa per recupero a tassazione delle detrazioni operate per spese di risparmio energetico. Deduceva di aver eseguito, quale comodatario di parte dell’immobile ad uso abitativo, opere di ristrutturazione e risanamento, portando in detrazione la quota del 55% degli importi pagati ai sensi della legge n. 296/2006.

L’Agenzia delle Entrate eccepiva la carenza dei presupposti soggettivo e oggettivo: il contribuente non aveva mai detenuto l’immobile, essendo residente altrove e risultando il bene occupato dall’usufruttuaria e dal nudo proprietario; le fatture non erano intestate al richiedente e i bonifici erano stati ordinati dal nudo proprietario. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per difetto di motivazione; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Amministrazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 riconosce la detrazione del 55% delle spese per interventi di riqualificazione energetica; il d.m. n. 47 del 2007 individua, sul piano soggettivo, i soggetti che possono fruirne in quanto possessori o detentori dell’immobile. I presupposti applicativi sono dunque il possesso o la detenzione, a nulla rilevando la residenza anagrafica nell’immobile oggetto di intervento.

Sul piano probatorio, la stessa prassi amministrativa riconosce nel comodato la fonte della legittimazione all’agevolazione. La Corte richiama il principio per cui «la sussistenza del comodato […] integra, quale titolo idoneo alla detenzione, anche la prova della sussistenza di quest’ultima» (Cass. n. 1975 del 2022), con la conseguenza che il comodatario non è tenuto a dimostrare un concreto potere di fatto sul bene.

Tale approdo non è però assoluto. Residua in capo all’Ufficio la possibilità di contestare e provare il contrario, allegando una situazione oggettiva difforme da quella riconducibile alla fonte negoziale, come nell’ipotesi di natura meramente fittizia del comodato. Nel caso esaminato la CTR non ha affermato che il comodato fosse titolo inidoneo, ma ha accolto l’appello sul rilievo che l’Amministrazione aveva offerto la prova contraria, desunta da indizi gravi, precisi e concordanti: la residenza altrove, l’occupazione di fatto da parte del proprietario e dell’usufruttuaria, le vicende negoziali intervenute tra la fine del 2009 e i primi mesi del 2010.

La Corte giudica perciò infondati i motivi sulla violazione delle norme sostanziali e inammissibili quelli che mirano a una rivalutazione dei fatti storici, preclusa al giudice di legittimità. Quanto alla denunciata motivazione apparente, essa sussiste solo quando attinge il minimo costituzionale, e tale vizio non ricorre, avendo i giudici di appello esposto con chiarezza l’iter logico. È invece inammissibile il motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo, poiché la circostanza invocata è stata espressamente considerata dalla CTR.

Assorbente è infine il rilievo processuale: accertata l’infondatezza delle censure avverso il capo fondato sui requisiti soggettivi — autonoma ratio decidendi — risultano inammissibili per carenza di interesse i motivi dall’ottavo all’undicesimo. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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