Usucapione tra coniugi resta vietata dopo la riforma (Cass. civ. Sez. I n. 8931 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In costanza di matrimonio nessun termine utile all’usucapione può decorrere tra i coniugi, per effetto del combinato disposto degli artt. 1165 e 2941, n. 1, cod. civ. La sospensione opera come regola generale e oggettiva, collegata allo stato coniugale, e non presuppone il divieto di donazioni tra coniugi già previsto dall’abrogato art. 781 cod. civ. L’abrogazione di quest’ultima disposizione non determina il venir meno della sospensione, perché la ratio della norma non è soltanto quella di impedire il risultato vietato dal divieto di liberalità, ma anche di proteggere la posizione individuale di ciascun coniuge rispetto a possibili interferenze nel godimento dei beni. Ne consegue che il coniuge non può invocare l’usucapione della quota dei beni acquistati all’attivo del fallimento dell’altro coniuge per il solo periodo di durata del matrimonio.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento rigettava la domanda di rivendica proposta dalla moglie del fallito, la quale sosteneva di essere proprietaria della metà degli immobili acquisiti all’attivo fallimentare — un terreno acquistato dal marito dopo il matrimonio, con annesso capannone destinato all’impresa, e la casa di abitazione — in forza del regime di comunione legale o, in subordine, per usucapione.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, qualificando il terreno come ricadente nella comunione de residuo e non nella comunione legale. La Cassazione, con una precedente ordinanza, rigettava il ricorso sul punto ma cassava il decreto per l’omessa pronuncia sulla domanda di usucapione proposta in via subordinata. Riassunta la lite, il Tribunale osservava che in costanza di matrimonio nessun termine utile all’usucapione può decorrere tra i coniugi, ai sensi degli artt. 1165 e 2941, n. 1, cod. civ., e rigettava nuovamente l’opposizione. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2941 cod. civ. Sostiene che il disposto dell’art. 2941, n. 1, cod. civ., essendo preordinato a impedire l’acquisto per usucapione al fine di conseguire il risultato vietato dall’art. 781 cod. civ., non sarebbe più applicabile una volta che quel divieto è venuto meno, dovendosi piuttosto valorizzare le posizioni individuali dei membri della famiglia.
La Corte ritiene il motivo non fondato. L’art. 1165 cod. civ. richiama, quanto alla sospensione del decorso dell’usucapione, la disciplina dell’art. 2941 cod. civ., la cui ratio non si esaurisce nella salvaguardia del divieto di donazioni tra coniugi. La sospensione prevista dal n. 1 della disposizione risponde indeed a una logica più ampia, di tutela della posizione di ciascun coniuge nell’ambito del rapporto familiare, e mantiene autonomia rispetto all’abrogato art. 781 cod. civ.
La circostanza che il divieto di donazioni tra coniugi sia stato soppresso dall’ordinamento non priva dunque di fondamento la regola sulla sospensione. L’argomento della ricorrente, secondo cui verrebbe meno la stessa ragion d’essere dell’art. 2941, n. 1, cod. civ., non è condivisibile: la norma non è un mero riflesso del divieto di liberalità, ma esprime un principio generale che inerisce alla condizione giuridica dei coniugi durante il matrimonio.
La Corte respinge quindi il ricorso, confermando l’orientamento secondo cui il termine di usucapione non decorre tra coniugi in costanza di matrimonio. La ricorrente è condannata al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Nota della Redazione
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