Sentenza di divisione che non definisce il giudizio tassata in misura fissa (Cass. civ. Sez. 5 n. 2430 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, la sentenza non definitiva che, in un giudizio di scioglimento di comunione, dispone la vendita del bene, ritenuto non comodamente divisibile, senza definire aspetti controversi fondamentali incidenti su posizioni di diritto soggettivo di contenuto patrimoniale, non integra l’ipotesi di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ma è soggetta all’imposta di registro in misura fissa ai sensi della lett. d) della medesima disposizione. Tale pronuncia, infatti, non contiene l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, limitandosi a statuire sull’opportunità del differimento della divisione.
Il Fatto
A seguito della registrazione della sentenza parziale con cui un tribunale aveva dichiarato lo scioglimento della comunione di un’unità immobiliare non comodamente divisibile, disponendo la vendita del bene, l’Agenzia delle Entrate recuperava la maggiore imposta di registro, applicando l’aliquota proporzionale dell’1% prevista per gli atti che implicano l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello, che veniva tuttavia disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale escludeva la natura dichiarativa della sentenza e riteneva applicabile la tassazione in misura fissa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, ha disatteso l’istanza di riunione formulata dal controricorrente, richiamando il principio per cui il rigetto implicito di tale istanza costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, fondato su valutazioni di mera opportunità e non sindacabile in sede di legittimità, salvo che non ne derivi una violazione del principio della ragionevole durata del processo.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 assoggetta a registrazione gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio. L’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, prevede un prelievo differenziato a seconda che l’atto giudiziario importi trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari (lett. a), accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. c), con aliquota dell’1%, ovvero non comporti trasferimento, condanna o accertamento di siffatti diritti (lett. d), con conseguente applicazione della misura fissa.
La Suprema Corte ha chiarito che, nel caso di specie, la sentenza parziale non aveva definito aspetti controversi fondamentali della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro contenuto patrimoniale. Il tribunale si era invece pronunciato esclusivamente sull’opportunità o meno di differire la divisione, disponendo lo scioglimento della comunione e rimettendo la causa in istruttoria per la concreta vendita dell’immobile. Tale pronuncia, pertanto, non conteneva alcun accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con la conseguenza che l’ipotesi tariffaria applicabile era quella della lett. d), con aliquota fissa, e non quella della lett. c), invocata dall’ufficio finanziario.
La Corte ha, infine, rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, e ha escluso l’applicazione del contributo unificato in quanto la parte soccombente, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.
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Nota della Redazione
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