Omessa pronuncia sul rinvio pregiudiziale e errore revocatorio (Cons. Stato n. 125 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omissione, da parte del giudice di ultima istanza, della pronuncia sulla richiesta di una parte di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea integra un’omessa pronuncia su una domanda o eccezione e costituisce, pertanto, errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., e non errore di diritto. L’errore è rilevante quando il suo accertamento avrebbe potuto condurre a esito opposto a quello deciso e quando ricorrono i presupposti del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. L’accoglimento del motivo rescindente comporta l’annullamento della sentenza impugnata e la sua sostituzione con la decisione rescissoria. La questione di costituzionalità non esaminata, ove dedotta come vizio di applicazione di norme, costituisce invece errore di diritto, inammissibile in revocazione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio idrico integrato per alcuni Comuni della provincia di Como in forza di convenzioni risalenti e applica le tariffe determinate dall’ente d’ambito. Assumendo l’errata determinazione delle tariffe per il periodo 2001-2009 e l’incompleta copertura dei costi sostenuti, ha chiesto il riconoscimento di conguagli e di partite pregresse innanzi all’Ufficio d’ambito, che ha accolto solo in parte l’istanza.

La società ha impugnato le delibere tariffarie e i provvedimenti di diniego davanti al TAR Lombardia, che ha parzialmente accolto il ricorso. La sentenza è stata riformata in appello dal Cons. Stato sez. IV n. 10181 del 2024, che ha accolto l’appello dell’Ufficio e respinto quello della società. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per revocazione, deducendo in via rescindente l’omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale e sulla questione di costituzionalità, oltre a ulteriori errori di fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’Ufficio, secondo cui la revocazione sarebbe volta a censurare errores in iudicando e non errori di fatto. Il Collegio la respinge sul piano qualificatorio: non è controverso che l’omissione di pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale sia equiparabile a un’omessa pronuncia su una domanda, poiché il Consiglio di Stato rientra tra i giudici di ultima istanza obbligati a provvedere. Il richiamo è alla Cons. Stato sez. IV n. 3164 del 2024.

La Corte verifica poi i presupposti dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 106 cod. proc. amm.. Accerta che la richiesta era stata formulata nella memoria conclusiva del giudizio di appello e che la sentenza impugnata non l’aveva esaminata: si tratta quindi di omissione pura e semplice, non di punto controverso su cui la decisione abbia statuito. Esclude altresì che il punto fosse coperto da giudicato, poiché la sentenza di primo grado si era limitata ad affermare la non conformità della disciplina CIPE al principio del full cost recovery senza affrontare la specifica questione pregiudiziale.

La rilevanza dell’errore è valutata sotto duplice profilo. Sul piano della revocazione, ove la normativa nazionale violasse la direttiva 2000/60/CE non prevedendo il recupero dei costi, l’esito sarebbe opposto. Sul piano del diritto europeo, la Sezione ritiene sussistenti i presupposti individuati dalla Adunanza plenaria n. 16 del 2025: la questione è rilevante, non constano precedenti della Corte sul punto specifico e non ricorre un’evidenza tale da escludere ogni ragionevole dubbio.

Il Collegio condivide le considerazioni generali della citata Adunanza plenaria: la direttiva 2000/60 è direttiva quadro, che lascia agli Stati membri il potere discrezionale di scegliere le modalità di tariffazione, purché rispettino l’obbligo di recupero dei costi. L’accoglimento del primo motivo rescindente comporta l’annullamento della sentenza impugnata; i restanti motivi rescindenti sono dichiarati improcedibili per difetto di interesse. La Sezione aggiunge, per completezza, che il motivo sulla mancata valutazione della questione di costituzionalità prospetterebbe un errore di diritto, inammissibile in revocazione.

La decisione sul rescissorio richiede la previa soluzione della questione di conformità al diritto europeo: con separata ordinanza la Sezione promuove pertanto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. Le spese sono rinviate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *