Esecuzione del giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 470 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito, e l’omessa esecuzione del giudicato formatosi sui titoli azionati, e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione agli stessi nel termine di sessanta giorni. La rituale notificazione del titolo esecutivo in copia attestata conforme all’originale, ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., e la non contestazione dell’inottemperanza integrano i presupposti dell’azione. Per il caso di protratta inadempienza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate per ciascun ricorso anche in caso di riunione e soggette a distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su altrettante sentenze del Tribunale di Torino, sez. lavoro, che avevano riconosciuto il diritto alla c.d. carta del docente e liquidato le relative somme in favore di ciascuna.
I titoli erano stati notificati in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso l’Ambito territoriale di Torino e presso il funzionario costituito ex art. 417-bis cod. proc. civ., ed erano passati in giudicato. Decorso inutilmente il termine di legge, le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, previa riunione disposta ai sensi del decreto organizzativo del Presidente della Sezione, sono state trattenute in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, per ciascun ricorso, sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato. Ne deriva l’ordine di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è considerato compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Sulle spese il Collegio applica la soccombenza, liquidando per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, gli importi secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti per la marcata serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione. Dispone la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario e manda alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 417-bis c.p.c. – Difesa delle pubbliche amministrazioni
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale