Terzo estraneo e restituzione del bene in sequestro: illegittimità non abnormità (Cass. pen. Sez. II n. 7807 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame. Il giudice dell’appello cautelare deve valutare la questione devoluta, accertando il diritto di proprietà anche mediante l’applicazione, d’ufficio, della legge straniera richiamata, potendo acquisire le relative informazioni. Il diniego di tale valutazione integra illegittimità, ma non il vizio di abnormità, restando il provvedimento impugnabile con l’appello cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Cagliari respingeva l’appello proposto da una società, in qualità di terza interessata, contro l’ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione di due autovetture sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine a carico di un’indagata per riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.
Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 14 della legge n. 218 del 1995 sul rilievo che il giudice aveva negato l’accertamento della proprietà dei beni, la motivazione apparente sulle produzioni documentali, il difetto di risposta sull’eccezione di carenza di motivazione e l’abnormità del provvedimento per aver rinviato la tutela dei diritti alla fase esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari: il terzo estraneo al processo, formalmente proprietario del bene in sequestro di cui sia stata disposta la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame.
Il Tribunale ha quindi illegittimamente ritenuto che la società dovesse tutelare i propri diritti in sede esecutiva: le sue ragioni andavano valutate proprio in sede di appello, attraverso l’accertamento del diritto di proprietà delle autovetture in sequestro. Ne derivano la fondatezza dei primi tre collegati motivi di ricorso e l’accoglimento parziale del quarto.
La questione avrebbe dovuto essere affrontata tenendo conto della normativa tedesca, con applicazione dell’art. 14 della legge n. 218 del 1995, secondo cui l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice, che può avvalersi anche delle informazioni acquisite tramite il Ministero di grazia e giustizia. L’identificazione della normativa straniera applicabile non richiede l’attivazione di poteri propriamente istruttori, ma solo l’eventuale acquisizione di informazioni che il giudice è tenuto ad attivare anche nell’incidente cautelare, per definire la questione devoluta.
La Corte riafferma inoltre che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., le parti possono produrre elementi probatori nuovi, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, Galati).
L’illegittimità riconosciuta non trasmoda però nel vizio di abnormità. Questo è un vizio non codificato, riconosciuto per colpire provvedimenti endoprocedimentali privi di strumento di impugnazione e radicalmente viziati. Ripercorrendo l’elaborazione delle Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini e Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, la Corte distingue l’abnormità funzionale, nei casi di stasi inemendabile del procedimento, da quella strutturale, nei casi di esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento o deviato rispetto allo scopo del modello legale. Nel caso concreto l’ordinanza resta illegittima, ma non abnorme, e va annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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