Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti, laddove l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Quando l’annullamento è invece disposto per vizi di motivazione, il giudice del rinvio può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata. In materia di assegno di mantenimento del coniuge separato e di contributo al mantenimento dei figli, la determinazione dell’ammontare costituisce un giudizio di fatto, fondato su una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, che si sottrae al sindacato di legittimità se non nei casi di omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La nascita di ulteriori figli da parte del genitore obbligato non determina automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, ma deve essere valutata come circostanza sopravvenuta idonea a incidere sulla capacità reddituale dell’obbligato, tenuto conto dell’obbligo di concorso dell’altro genitore. La volontaria cancellazione dall’albo professionale non è di per sé determinante ai fini della riduzione dell’assegno se il giudice accerta che la capacità reddituale complessiva del soggetto non ne è risultata sostanzialmente scalfita, potendo desumersi da altri elementi patrimoniali e reddituali.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva n. 3032/2017 e successiva sentenza definitiva n. 7046/2019, pronunciava la separazione dei coniugi e poneva a carico del marito l’assegno di mantenimento per la moglie (euro 800,00 mensili) e il contributo per il mantenimento del figlio minore (euro 1.600,00 mensili), con residenza privilegiata presso la madre. La Corte d’appello di Napoli, sull’impugnazione principale del marito e incidentale della moglie, riduceva l’assegno per la moglie a euro 300,00 mensili, confermava il contributo per il figlio in euro 1.600,00, riducendolo a euro 1.200,00 per i soli mesi estivi, e riteneva irrilevante la cancellazione volontaria del marito dall’albo degli avvocati ai fini della riduzione degli assegni.
Avverso tale decisione, il marito proponeva ricorso per cassazione. La Corte di cassazione, con ordinanza rescindente, accoglieva il ricorso limitatamente al contributo per il figlio e alla valutazione della cancellazione dall’albo, enunciando il principio secondo cui, in presenza di sopravvenuti oneri familiari (nascita di due figli dalla nuova relazione), il giudice deve valutare l’incidenza di tali oneri sulla capacità reddituale del genitore obbligato, anche quando il mantenimento dei nuovi figli sia condiviso con l’altro genitore, e deve fornire una motivazione adeguata in ordine alla irrilevanza della volontaria cancellazione dall’albo. La Corte di cassazione annullava la sentenza di appello e rinviava alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3177/2024, confermava l’assegno per la moglie in euro 300,00 mensili e l’assegno per il figlio in euro 1.600,00 mensili, con riduzione a euro 1.200,00 per luglio e agosto, con decorrenza dalla domanda di separazione. Il marito proponeva nuovo ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi enunciati dalla sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui i poteri del giudice del rinvio variano a seconda della causa dell’annullamento: se l’annullamento è per violazione di legge, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto senza poter modificare l’accertamento dei fatti; se per vizi di motivazione, può rivalutare i fatti e acquisirne altri; se per entrambi, deve applicare il principio di diritto e può procedere a una nuova valutazione dei fatti nel rispetto delle preclusioni. Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva cassato per violazione degli artt. 337-ter e 337-sexies c.c., enunciando il principio secondo cui la nascita di nuovi figli deve essere considerata come circostanza incidente sulla capacità reddituale del genitore obbligato, senza che possa essere trascurato l’obbligo di concorso dell’altro genitore.
La Corte osserva che il giudice del rinvio si è conformato a tali principi. In relazione all’assegno per la moglie, la Corte d’appello ha ampliato lo spettro dei fatti da valutare, introducendo nuovi indicatori del tenore di vita, quali la fruizione della casa estiva e la consistenza patrimoniale del marito (€ 2.548.000,00), e ha comparato la situazione economico-patrimoniale delle parti, tenendo conto del reddito da lavoro dipendente della moglie (€ 1.579,00 mensili) e della sua quota di proprietà sugli immobili, ritenendo giustificato l’assegno di € 300,00 come integrazione per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Per il figlio, la Corte ha confermato il contributo di € 1.600,00 (ridotto a € 1.200,00 per i mesi estivi), rilevando la forte sproporzione tra le capacità reddituali del padre e della madre e valorizzando la possibilità del padre di mettere a frutto il suo patrimonio immobiliare, nonché la partecipazione della nuova compagna al mantenimento dei due figli nati dalla nuova relazione.
La Corte sottolinea che le censure del ricorrente si appuntano su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la erronea valutazione del materiale istruttorio e la mancata riduzione degli assegni in ragione dei nuovi oneri familiari e della cancellazione dall’albo. Tali censure sono inammissibili in sede di legittimità, in quanto il giudizio comparativo di merito, fondato su un accertamento di fatto, non è sindacabile al di fuori dell’ipotesi di omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che il ricorrente non ha specificamente dedotto. La Corte conclude che il giudice del rinvio ha correttamente applicato i principi enunciati dalla sentenza rescindente e ha fornito una motivazione adeguata, basata su elementi concreti e non apodittici. Il ricorso viene conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Il ricorso per cassazione è inammissibile quando contesta la valutazione dei fatti e l’applicazione del ragionevole dubbio, estranei al sindacato di legittimità.
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Il ricorso per cassazione della parte civile avverso sentenza di assoluzione è inammissibile se deduce vizi di legge penale, essendo preclusa ogni rivalutazione della responsabilità penale.