Conferimento incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e difetto di istruttoria nella procedura comparativa (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 5 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, a soggetti privi della qualifica dirigenziale costituisce istituto di carattere eccezionale e residuale rispetto al reclutamento concorsuale. L’atto di conferimento deve essere sorretto da un’adeguata istruttoria e da una motivazione che dia conto dell’iter logico seguito, basato su criteri predeterminati e oggettivi. È illegittima l’ammissione alla procedura comparativa di soggetti privi dei requisiti di partecipazione previsti dal bando. Il reiterato rinnovo di incarichi dirigenziali oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 contrasta con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e con il principio costituzionale di accesso all’impiego pubblico mediante concorso.

Il Fatto

Con determina del 22 dicembre 2025, l’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale di finanza del Ministero dell’economia e delle finanze conferiva, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, a una funzionaria in servizio presso il medesimo Ministero, l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore dell’Ufficio VIII dell’Igf, con decorrenza dal 23 gennaio 2026 fino al 31 luglio 2029.

L’Amministrazione aveva preventivamente avviato una procedura comparativa mediante bando pubblico, ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, alla quale avevano partecipato sei candidati: quattro dirigenti di altre amministrazioni pubbliche e due funzionari dell’Amministrazione conferente. Esaurito negativamente l’esame delle candidature dei dirigenti esterni, la scelta era caduta sulla funzionaria, che aveva già ricoperto incarichi dirigenziali di livello non generale per complessivi quattordici anni, dal 2012 al gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale del controllo di legittimità ha preliminarmente inquadrato il sistema di provvista dirigenziale di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, sottolineando il carattere assolutamente eccezionale dell’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso concorsuale. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, nn. 27189/2025 e 27192/2025, secondo cui la disciplina dell’art. 19, comma 6, è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato, e il rinnovo degli incarichi non può essere disposto oltre i limiti triennali e quinquennali, atteso che l’istituto non può sopperire a stabili esigenze di dotazione della pubblica amministrazione.

Pur ritenendo impregiudicata la questione del rispetto dei limiti temporali, il Collegio ha ravvisato plurimi profili di illegittimità dell’atto. In primo luogo, il difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata previa determinazione di un ordine di graduazione dei criteri di scelta dei candidati e di altri parametri oggettivi. Il bando aveva individuato i criteri in modo indifferenziato, senza assegnare a ciascuno un peso specifico né fissare una soglia di idoneità, con la conseguenza che la determina aveva introdotto un ordine di graduazione non previsto nel bando medesimo.

Sotto un secondo profilo, la Sezione ha censurato il difetto di sufficiente motivazione nella valutazione dei candidati ex art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001. La valutazione dei quattro dirigenti esterni risultava formulata con espressioni apodittiche e identiche per ciascun candidato, basate sul mancato pieno possesso dei requisiti specifici, senza alcuna comparazione conclusiva delle posizioni. Il Collegio ha precisato che le attitudini non devono essere pienamente possedute in assoluto da ciascun candidato, poiché altrimenti si trasformerebbero da titoli di valutazione in requisiti di partecipazione, e che il giudizio di preferenza deve essere prognostico e fondato sulla complessiva valutazione comparativa.

Infine, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità dell’ammissione alla procedura comparativa di soggetti privi di un requisito di partecipazione. L’Amministrazione aveva consentito la partecipazione a un interpello rivolto ai dirigenti, ex art. 19, comma 1-bis, a funzionari privi della qualifica dirigenziale richiesta dal bando, senza formalizzare una procedura dedicata. In tal modo erano stati esclusi candidati potenzialmente interessati a un eventuale interpello riservato ai soggetti ex art. 19, comma 6. La valutazione contenuta nella determina, orientata a valorizzare esclusivamente l’esperienza nel settore di competenza dell’ufficio, ha evidenziato una disparità di trattamento, ponendo in essere una motivazione ultronea per una procedura comparativa, finalizzata piuttosto al rinnovo dell’incarico al medesimo soggetto. La Sezione ha, pertanto, deliberato la ricusazione del visto al provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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