Coefficiente 2,44% anche ai militari con anzianità inferiore a 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 88 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995 anche in favore del personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a venti anni e che a quella data vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. Il principio, enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/QM/2021, non attribuisce rilievo assorbente alla domanda amministrativa, poiché il petitum sostanziale, volto alla riliquidazione del trattamento, resta identico pur quando il ricorrente abbia inizialmente invocato l’aliquota del 44%. Non incorre pertanto in ultrapetizione la statuizione che riconosca il coefficiente del 2,44%.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare in quiescenza, titolare di pensione ordinaria diretta liquidata con il sistema misto e con anzianità utile di anni 13, mesi 4 e giorni 24 al 31 dicembre 1995, chiedeva la riliquidazione del trattamento con applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva.

La Sezione giurisdizionale per la Basilicata respingeva il ricorso, escludendo l’estensione del principio delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 ai militari con anzianità inferiore a quindici anni. Proposto appello, l’Istituto previdenziale resisteva sostenendo che il ricalcolo fosse possibile solo secondo la successiva pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/QM/2021.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce il contrasto interpretativo insorto sull’applicabilità del coefficiente di rendimento ai militari collocati in quiescenza con il sistema misto. Il primo grado si era uniformato a un indirizzo che negava l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 a chi non avesse maturato diciotto anni di anzianità al 31 dicembre 1995.

Con la sentenza n. 1/2021/QM le Sezioni riunite, componendo il conflitto orizzontale tra le Sezioni d’appello, hanno fissato il principio per cui, per chi al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra quindici e diciotto anni, la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per ciascun anno utile. Il correttivo è ricavato “mettendo a denominatore” il numero di anni fissato dalla legge n. 335/1995, ottenendo 44/17,997 e l’arrotondamento al millesimo.

La successiva sentenza n. 12/QM/2021 ha esteso il medesimo trattamento al personale militare con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995, dando soluzione ai quesiti posti con le ordinanze di deferimento della Sezione III e della Sezione I d’appello. La giurisprudenza contabile si è consolidata in senso conforme.

Nel caso di specie l’appellante ha maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore ai quindici anni: trova quindi applicazione il principio della n. 12/QM/2021, con conseguente rigetto della pretesa di integrale rigetto del gravame avanzata dall’Istituto.

La Corte affronta poi il profilo della domanda nuova. Pur se il ricorso era imperniato sull’art. 54, esso costituiva espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione; la statuizione conforme al principio delle Sezioni riunite non incorre perciò in ultrapetizione. La sentenza impugnata è riformata nei limiti indicati, con riconoscimento del coefficiente annuo del 2,44% e, sui ratei arretrati, della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese sono compensate per entrambi i gradi.

Nota della Redazione

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