Irricevibile l’impugnazione tardiva della lex specialis che impedisce l’offerta del proprio prodotto (TAR Basilicata n. 216 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile, ex art. 120, comma 2, cod. proc. amm., l’impugnazione della lex specialis proposta dal concorrente solo all’esito della procedura, quando la clausola che prescrive specifiche tecniche minime (quali un range di carboidrati) era immediatamente lesiva, impedendo sin dalla pubblicazione la partecipazione con un prodotto non conforme. L’irricevibilità dell’impugnazione della legge di gara comporta l’infondatezza dell’impugnazione dell’aggiudicazione e del presupposto giudizio di conformità del Tavolo Tecnico, laddove la stazione appaltante abbia esattamente applicato le regole non tempestivamente contestate.
Il Fatto
La Regione Basilicata ha indetto una procedura aperta per la fornitura triennale di prodotti dietetici per la nutrizione clinica, suddivisa in 242 lotti. Per il Lotto n. 98, il Capitolato Tecnico prescriveva, tra le specifiche tecniche, un contenuto di carboidrati tra 23-28g./100g. La società ricorrente, risultata prima in graduatoria con il prezzo più basso, veniva esclusa all’esito del giudizio del Tavolo Tecnico per avere il proprio prodotto un contenuto di carboidrati pari a 12,17g./100g., non conforme al range richiesto. Il Lotto veniva aggiudicato al terzo classificato, la cui offerta era stata ritenuta conforme.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e il giudizio di non conformità, deducendo la violazione del principio di equivalenza e l’errata applicazione della lex specialis, nonché, in via subordinata, la lex specialis stessa laddove il range sui carboidrati dovesse intendersi come requisito essenziale di partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata, rilevando che la clausola del Capitolato Tecnico che prescriveva il range di carboidrati 23-28g./100g. era immediatamente lesiva per la ricorrente. Il Collegio ha osservato che il Disciplinare di gara, all’art. 3, rinviava al Capitolato Tecnico per le quantità utili alla formulazione dell’offerta e, all’art. 14, imponeva il rispetto delle caratteristiche minime pena l’esclusione.
Secondo il Tribunale, la lesività della disposizione non poteva dirsi emersa solo all’esito del procedimento, poiché la ricorrente era consapevole sin dalla pubblicazione della gara che il proprio prodotto, contenente 12,17g./100g. di carboidrati, non avrebbe potuto essere offerto. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., l’impugnazione della lex specialis avrebbe dovuto essere proposta entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione.
Dall’irricevibilità dell’impugnazione della legge di gara, il TAR ha fatto discendere l’infondatezza dell’impugnazione dell’aggiudicazione e del presupposto giudizio del Tavolo Tecnico, in quanto la stazione appaltante aveva esattamente applicato le regole di gara non tempestivamente contestate.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese tra le parti, per eccezionali motivi, con contributo unificato irripetibile a carico della ricorrente.
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Nota della Redazione
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