Impianti di carburanti e piano solo adottato: illegittimo il diniego senza salvaguardia (TAR Calabria n. 2234 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, fondato su un piano strutturale comunale soltanto adottato, è illegittimo quando non risulti l’adozione di una misura di salvaguardia che consenta all’amministrazione procedente di respingere l’istanza nelle more dell’approvazione dello strumento urbanistico. In materia di distribuzione dei carburanti opera la disciplina speciale del d.lgs. n. 32/1998, che demanda al comune la sola verifica di conformità alle prescrizioni urbanistiche, fiscali, sanitarie, ambientali e stradali. Un piano adottato e non approvato, privo di salvaguardia, non integra un parametro di legittimità del diniego. Il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi che si fondi su tale previsione incorre in eccesso di potere ed è annullato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune di Corigliano Rossano un’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di erogazione di carburanti su un’area qualificata come agricola, in adiacenza a una strada di proprietà comunale. Il Comune ha indetto una conferenza di servizi decisoria, conclusa con determinazione negativa sulla base del parere contrario dell’Ufficio urbanistica.
Il diniego muoveva dal contrasto del progetto con il Piano strutturale associato adottato con delibera consiliare del 9 ottobre 2023, che consente i nuovi impianti nel territorio rurale all’interno delle fasce di rispetto della viabilità statale e provinciale, escludendo quelle delle strade comunali. La società ha impugnato la determinazione davanti al TAR Calabria, deducendo l’errata interpretazione delle previsioni del piano, l’inapplicabilità dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e l’illegittimità del rigetto in luogo della sola sospensione del procedimento. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il quarto motivo, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Il thema decidendum riguardava la possibilità per l’amministrazione di respingere l’istanza sulla base di una previsione contenuta in uno strumento urbanistico non ancora approvato.
Il Tribunale ha ricostruito la cornice normativa richiamando l’art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 32/1998, che qualifica l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti come attività liberamente esercitate, soggette ad autorizzazione comunale subordinata esclusivamente alla verifica di conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e stradali, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionali. Ha poi richiamato l’art. 2 del medesimo decreto, che demanda ai comuni l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree destinate agli impianti.
Su questa base il Collegio ha esaminato la disposizione del PSA invocata dal Comune, secondo cui i nuovi impianti sono consentiti nel territorio rurale nelle fasce di rispetto della viabilità statale e provinciale, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. La previsione escludeva espressamente le fasce di rispetto delle strade comunali, ricadendovi l’area interessata.
Il passaggio decisivo è di ordine ricostruttivo. Il Tribunale ha rilevato che il PSA era stato soltanto adottato e non ancora approvato. La sua efficacia giuridica, pertanto, resta limitata alla eventuale previsione di misure di salvaguardia. Nel caso concreto non risultava l’esistenza di alcuna misura siffatta che consentisse all’amministrazione procedente di respingere l’istanza nelle more dell’approvazione dello strumento urbanistico.
Da qui la conclusione di illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato accolto nei sensi e nei limiti esposti, con annullamento della determinazione conclusiva della conferenza di servizi. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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