Accesso agli atti catastali e diniego fondato sull’invalidità del documento (TAR Sicilia n. 3799 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. è un giudizio sul rapporto, diretto all’accertamento del diritto dell’istante e, in caso di esito positivo, alla condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti. L’Amministrazione detentrice non può negare l’ostensione di un documento storico adducendone la pretesa invalidità catastale o la non conformità allo stato di fatto: la valutazione sull’attendibilità del documento non rientra nei casi tassativi di diniego e non incide sul diritto del richiedente. Il diritto di accesso difensivo è garantito dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 ogni volta che la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, salvo che ricorra una delle eccezionali ipotesi di limitazione previste dalla legge.

Il Fatto

Un condominio, dopo aver deliberato l’installazione di un ascensore, si trova a difendersi nel giudizio civile promosso da una condomina proprietaria del piano rialzato e del seminterrato, che contesta la delibera lamentando la violazione delle distanze e la riduzione di luce e aria. Secondo il condominio, alcune aperture dell’immobile della controinteressata sarebbero prive di titolo, ma la documentazione edilizia in suo possesso è incompleta perché manca quella relativa al pianterreno.

Per completare il quadro probatorio, il condominio presenta all’Agenzia delle Entrate una richiesta di accesso alla documentazione catastale dell’immobile. Dopo un’integrazione che specifica i documenti richiesti (modello 1, modello 5 e prima planimetria catastale), l’Ufficio rigetta l’istanza rilevando che la scheda planimetrica del 1939 era stata classificata nel 1947 con la dicitura “non rispondente allo stato di fatto”. Da qui il ricorso per l’annullamento del diniego e la declaratoria del diritto di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica anzitutto il giudizio: esso ha forma impugnatoria ma oggetto di merito, poiché mira all’accertamento del diritto all’accesso e, in caso di accoglimento, alla condanna dell’Amministrazione all’esibizione. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 3454 del 2022 e TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 7374 del 2023, sottolineando che ciò che rileva non è la legittimità dell’atto, ma la spettanza del diritto.

Applicando l’art. 22 legge n. 241/1990, il Tribunale riconosce al condominio la qualità di soggetto interessato, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti. Le esigenze difensive sono compiutamente rappresentate e non appaiono illogiche: l’esistenza o meno di titoli edilizi, desumibile dalla situazione catastale dell’immobile, può astrattamente incidere sull’esito del contenzioso civile.

Il Collegio richiama poi l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per difendere i propri interessi giuridici, e rileva che l’Amministrazione non ha indicato alcuna delle ipotesi eccezionali di limitazione, neppure quella legata alla riservatezza dei terzi, che nella specie non viene in considerazione.

Nel merito, le argomentazioni del diniego sono dichiarate non pertinenti né fondate. Le questioni relative all’asserita invalidità catastale della documentazione non possono incidere sul diritto a ottenere il documento storico richiesto: esso, a prescindere dai limiti di validità indicati dall’Ufficio, è comunque detenuto dall’Amministrazione e, come tale, deve ritenersi ostensibile. Il diniego è dunque illegittimo e il ricorso va accolto, con riconoscimento del diritto all’accesso e obbligo di esibizione entro trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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