Revoca licenza investigazioni private solo per violazioni gravi del TULPS (TAR Calabria n. 2235 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di investigazioni private, disposta ai sensi dell’art. 257-quater del regolamento di esecuzione del TULPS, presuppone gravi violazioni delle disposizioni che regolano l’attività assentita. Non integrano tale fattispecie le mere irregolarità formali, prive di attitudine a mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico, la tutela dei diritti dei lavoratori o la loro sicurezza. Il potere amministrativo di revoca, per la rilevanza degli effetti prodotti in capo al privato, resta subordinato all’accertamento di un pregiudizio effettivo a un interesse primario dell’ordinamento. Il difetto di considerazione delle osservazioni rese in sede procedimentale e la mancata esecuzione del motivato riesame disposto dal giudice d’appello cautelare connotano il provvedimento in termini di illegittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di un istituto di investigazioni private, impugnava il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Cosenza aveva disposto la revoca della licenza rilasciata ai sensi dell’art. 134 TULPS. Il provvedimento si fondava su un rapporto informativo della Questura che segnalava tre circostanze: irregolarità nella tenuta del registro degli affari, con cancellature e correzioni grossolane; stipula di una nuova polizza fideiussoria successiva alla scadenza della precedente; mancata frequenza, nel triennio precedente al rinnovo, di un corso di aggiornamento professionale.
Secondo l’amministrazione, tali fatti integravano la fattispecie dell’art. 257-quater, comma 2, del regolamento di esecuzione del TULPS e giustificavano la revoca. Il ricorrente deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione della disciplina del TULPS e del regolamento ministeriale, sproporzione e lesione del legittimo affidamento. Respinta l’istanza cautelare, il Consiglio di Stato in appello cautelare ordinava all’amministrazione un motivato riesame e la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva anzitutto che non risulta agli atti che l’amministrazione abbia eseguito il riesame disposto dal Consiglio di Stato. Passa poi all’esame congiunto dei motivi, connessi sul piano logico-giuridico, e li ritiene fondati.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 257-quater, comma 2, del regolamento di esecuzione del TULPS prevede che le licenze siano revocate quando vengono a mancare i requisiti e siano revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite, compreso l’impiego di personale privo dei requisiti e, in ogni caso, di quelli indicati dall’art. 11 TULPS. Il comma 3 richiama ulteriori ipotesi, tra cui il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali e la reiterata adozione di comportamenti che incidono sulla sicurezza del personale o sulla qualità dei servizi.
Il giudice richiama poi l’art. 11 TULPS, che individua le condizioni soggettive ostative al rilascio e le cause di revoca, e l’art. 10 TULPS, che consente la revoca o sospensione delle autorizzazioni di polizia in caso di abuso. Dall’insieme delle disposizioni emerge che la revoca, per la rilevanza degli effetti sul privato, può essere disposta solo in presenza di violazioni di gravità tale da mettere in pericolo un interesse primario: la sicurezza e l’ordine pubblico, la tutela dei diritti dei lavoratori e della loro sicurezza.
Nel caso concreto, le contestazioni non raggiungono tale soglia. Le precisazioni del ricorrente — già rese in fase procedimentale — riguardano la tenuta del registro degli affari, la frequenza dei corsi di aggiornamento e la stessa fideiussione. Le violazioni contestate, anche a volerle ritenere sussistenti, si configurano come irregolarità e non possono qualificarsi gravi violazioni nell’esercizio dell’attività. Esse non risultano sussumibili nella categoria che, alla stregua della disciplina richiamata, giustifica la revoca della licenza.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di revoca della licenza per l’esercizio di attività investigativa. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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