Impianti pubblicitari abusivi e diniego di voltura del titolo autorizzatorio (Cons. Stato n. 7803 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La voltura delle autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari presuppone l’esistenza di un valido titolo autorizzatorio in capo al cedente. Gli impianti c.d. “senza scheda”, privi di provvedimento abilitativo e soltanto tollerati dall’Amministrazione, non sono suscettibili di trasferimento al cessionario del ramo d’azienda: la loro abusività ha carattere pregiudiziale rispetto all’istanza di voltura. Il diniego opposto dal Comune è pertanto legittimo e non richiede ulteriori verifiche istruttorie, una volta accertata la mancanza del titolo a monte. La mancanza del titolo esclude in radice la lesione della libertà di iniziativa economica. Nel giudizio amministrativo di appello, la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza critica specifica alla sentenza impugnata, integra inammissibilità ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..

Il Fatto

La società appellante, operante nel settore delle affissioni pubblicitarie, aveva acquisito per cessione di ramo d’azienda alcuni impianti siti nel territorio di Roma Capitale. Presentata istanza di voltura delle connesse autorizzazioni, il Dirigente competente l’aveva dichiarata improcedibile, sul presupposto della natura sostanzialmente abusiva degli impianti oggetto di cessione.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo che nessuna voltura potesse ammettersi a fronte del trasferimento di impianti divenuti abusivi. La società ha proposto appello, deducendo il valore del censimento nella c.d. Nuova Banca Dati e del pagamento del canone, il difetto di istruttoria e la pendenza del giudizio avverso la diffida alla rimozione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra abusività e voltura, riconoscendo all’accertamento sulla legittimità dell’impianto carattere pregiudiziale. Dagli atti risulta pacifico che gli impianti della dante causa fossero “senza scheda”, e cioè privi di valido titolo autorizzatorio. Il dato trova riscontro nell’art. 11 del Regolamento comunale approvato con deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, che nega il trasferimento al cessionario quando il cedente abbia collocato abusivamente impianti pubblicitari.

Il percorso argomentativo si completa con il richiamo alla delibera di Giunta n. 425 del 13 dicembre 2013 e all’art. 34, comma 9, del Regolamento comunale: gli impianti riconducibili al procedimento di riordino permangono sul territorio fino al 31 gennaio 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni. La permanenza tollerata non si è mai tradotta in atti formali di autorizzazione. Da qui la qualificazione degli impianti “senza scheda” come privi di valido titolo e, dunque, non volturabili.

La conseguenza investe anche il dedotto difetto di istruttoria. Accertata la mancanza del titolo a monte, l’Amministrazione non era tenuta ad approfondire l’eventuale morosità della dante causa: il diniego si fonda su una premessa autonoma e sufficiente. Per la stessa ragione, la Corte esclude ogni violazione dell’art. 41 Cost., poiché manca il presupposto stesso dell’attività autorizzata.

Quanto alla pendenza del giudizio avverso la diffida alla rimozione, il Collegio rileva che il TAR Lazio aveva respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2013 dell’8 maggio 2014, che l’appello avverso tale ordinanza era stato rinunciato e che il ricorso di prime cure è stato dichiarato perento con decreto del 12 novembre 2019. Il presupposto logico-giuridico del diniego è quindi divenuto incontestabile.

Il terzo motivo e l’ultimo sono dichiarati inammissibili per violazione dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.: l’appellante ha censurato direttamente il provvedimento, senza critica puntuale alla sentenza, richiamando in blocco gli ulteriori motivi di primo grado. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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