Valutazioni concorsuali tra discrezionalità tecnica e limiti del sindacato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 45 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice di un concorso costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Sono sindacabili solo quando l’esercizio del potere trasmodi in uno dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere: irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il carattere opinabile o non condivisibile del risultato finale non integra, di per sé, il vizio di legittimità. È pertanto inammissibile la pretesa del candidato di sostituire i propri giudizi a quelli della commissione, al fine di ottenere una diversa attribuzione dei punteggi.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla selezione per titoli e discussione pubblica indetta dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/2010. All’esito della procedura è risultato collocato al secondo posto della graduatoria di merito.
Ha quindi impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della Commissione e la relazione conclusiva, deducendo eccesso di potere nella valutazione dei propri titoli e delle proprie pubblicazioni, asseritamente illogica e discriminante rispetto al giudizio reso sulla candidata prima classificata. Secondo il ricorrente, una corretta valutazione avrebbe comportato un incremento di 22,5 punti, con collocazione al primo posto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando il consolidato orientamento secondo cui costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica tanto l’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto le valutazioni concretamente espresse dalla commissione giudicatrice. Tali valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui il potere trasmodi in uno dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere.
La sentenza richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4585 del 2018 e Cons. di Stato, Sez. III, n. 2091 del 2019, nonché, con riferimento al limite del sindacato, Cons. di Stato, Sez. V, n. 1218 del 2018. Da tali precedenti discende che non basta che il risultato finale appaia opinabile o non condivisibile, soprattutto a chi vede frustrate le proprie aspettative, ma è necessario che le scelte siano ictu oculi affette da macroscopica illogicità, irragionevolezza e grave travisamento di fatti non opinabili.
Nel caso concreto, il ricorrente contesta puntualmente le valutazioni su singole voci, come la documentata attività didattica a livello universitario, lamentando di avere ricevuto 5 punti contro i 6 attribuiti alla vincitrice. Il Tribunale rileva che tutte le censure si risolvono in considerazioni personali, evidentemente diverse da quelle rese dalla Commissione, con cui il ricorrente pretesa di sostituirsi all’organo valutatore nell’assegnazione dei punteggi.
Tale operazione è ritenuta inammissibile, perché invade in maniera chiara l’ambito di discrezionalità tecnica riservato alla Commissione. Il Collegio non ritiene sussistenti nel caso di specie i vizi che segnano il limite del sindacato giurisdizionale di legittimità, con conseguente rigetto del ricorso siccome destituito di fondamento.
Le spese sono poste a carico del soccombente e liquidate in complessivi € 3.000 a favore della controinteressata, oltre accessori; sono compensate con l’Università per mancanza di memorie difensive.
Nota della Redazione
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