Ricostruzione carriera esclusa per ritardata assunzione da concorso (Cons. Stato n. 9204 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio dell’integrale ricostruzione della carriera, sotto il profilo giuridico ed economico, trova applicazione esclusivamente nei casi di illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già instaurato. In ipotesi di ritardata assunzione o promozione conseguente all’annullamento di atti concorsuali illegittimi non matura, in mancanza della prestazione lavorativa, alcun diritto alla retribuzione, potendo le differenze retributive essere richieste soltanto a titolo di risarcimento del danno. Gli avanzamenti di carriera restano comunque eventuali, essendo legati all’esercizio di potestà amministrative non ancora esaurite e al possesso dei requisiti di effettivo servizio richiesti dalla disciplina di settore. La domanda risarcitoria per danni riconducibili agli atti annullati va proposta, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., anche per i danni manifestatisi a distanza di tempo.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a un concorso straordinario per direttori tecnici della Polizia di Stato, risultando idoneo ma non vincitore. Dopo l’annullamento degli atti concorsuali in un primo giudizio, l’amministrazione ha rivalutato una pubblicazione e lo ha collocato al nono posto; un secondo annullamento ha poi condotto alla sua dichiarazione di vincitore e alla nomina a direttore tecnico con decorrenza giuridica retroattiva ma effetti economici solo dal 2018. Il ricorrente ha quindi impugnato tale decreto, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali, morali e da lesione di valori costituzionali, lamentando la mancata retroattività economica della nomina.

Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento che gli ha attribuito la qualifica di commissario capo tecnico psicologo anziché quella superiore di direttore tecnico superiore, sostenendo di aver subito un percorso di carriera virtuale. Il TAR ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto le domande; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi. Sul primo, relativo alla domanda risarcitoria, la Corte rileva che in primo grado il ricorrente ha fondato la pretesa espressamente sui danni conseguenti agli atti annullati con la sentenza del 2017. Poiché tale domanda è stata proposta oltre i centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, essa è tardiva ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.

La Corte sottolinea che l’avverbio “comunque” contenuto nella norma impone di computare il termine anche per i danni solo mediatamente riconducibili agli atti impugnati o manifestatisi successivamente. La causa petendi diversa prospettata in appello — riferita al decreto del 2018 — integra un’inammissibile mutatio libelli, vietata dall’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., e contraddice la stessa impostazione dell’atto di gravame, che continua a invocare la colpa dell’amministrazione per gli atti annullati.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce l’indirizzo secondo cui il principio di ricostruzione integrale della carriera vale solo quando il rapporto di impiego è già in corso e viene illegittimamente sospeso o interrotto (viene richiamata, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, n. 5706 del 2024). In caso di ritardata assunzione, la mancanza della prestazione impedisce la maturazione del diritto alla retribuzione.

Quanto al profilo giuridico, la Corte osserva che gli avanzamenti di carriera sono solo eventuali e richiedono l’effettiva prestazione di un periodo minimo nella qualifica inferiore. L’art. 33 del d.lgs. n. 334/2000 e l’art. 33-bis del medesimo decreto esigono, rispettivamente, almeno sette e cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori per l’accesso a quelle superiori. L’amministrazione si è dunque correttamente limitata a riconoscere la decorrenza solo giuridica della nomina e ad attribuire la qualifica effettivamente spettante.

Le spese sono integralmente compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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