Impianti pubblicitari su area vincolata: serve l’autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato n. 9258 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di impianti pubblicitari su area sottoposta a vincolo paesaggistico, la legittimità dell’opera va valutata alla stregua della normativa vigente al momento della sua effettiva realizzazione, con conseguente applicazione delle sopravvenienze normative al rapporto di durata instaurato con la convenzione comunale. La convenzione che tenga indenne l’installatore da ogni autorizzazione di competenza comunale non vale a sostituire l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, né il parere vincolante della Soprintendenza introdotto dal d.lgs. n. 63 del 2008. Il procedimento autorizzatorio, anche in forma sanatoria, resta ad istanza di parte, sicché nessun onere di attivazione può gravare sul Comune. La rimessione in pristino ex art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 costituisce conseguenza diretta di legge, non graduabile in applicazione del principio di proporzionalità invocato dall’installatore.

Il Fatto

Con ordinanza n. 92 del 26 febbraio 2019 il Comune ha intimato alla società la rimozione delle installazioni pubblicitarie di sua proprietà, contestando la realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di autorizzazione e l’intervenuta scadenza della convenzione nel 2014. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, sostenendo che l’autorizzazione paesaggistica non fosse necessaria, essendo sufficiente la previsione dell’art. 5 della convenzione stipulata nel 2005, cui attribuiva valenza autorizzatoria anche ai fini paesaggistici.

Il TAR ha circoscritto l’oggetto del giudizio alla sola questione paesaggistica e ha respinto il ricorso, ritenendo applicabile la versione dell’art. 153 del d.lgs. n. 42 del 2004 risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 63 del 2008, con necessità del parere vincolante della Soprintendenza. La società ha proposto appello, reiterando la tesi della valenza autorizzatoria della convenzione, deducendo un onere del Comune di attivarsi e censurando la genericità della comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, individuando la questione nella versione dell’art. 153 del d.lgs. n. 42 del 2004 applicabile ratione temporis. L’appellante invocava la versione originaria, vigente alla stipula della convenzione del 2005; il Comune e il TAR Facevano riferimento alla normativa vigente al momento delle installazioni, avvenute nel 2013 e 2014.

La tesi dell’appellante è infondata. La convenzione del 2005, stipulata sotto la normativa allora vigente, disciplina un rapporto di durata che per sua natura è soggetto alle sopravvenienze normative. La legittimità dell’installazione va dunque valutata in relazione alla disciplina vigente al momento della sua effettiva realizzazione, con conseguente necessità dell’autorizzazione paesaggistica previo parere vincolante della Soprintendenza.

Nessun onere di attivazione può essere posto a carico del Comune. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146) e quello in sanatoria (art. 167) restano ad istanza di parte. Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, il Collegio rileva che l’art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 impone al trasgressore la rimessione in pristino a proprie spese, con l’unica eccezione dell’autorizzazione in sanatoria ex comma 4, attivabile su istanza di parte. La sanzione amministrativa discende direttamente dalla legge, senza spazio per una graduazione o per una verifica d’ufficio preventiva di compatibilità paesaggistica.

Il richiamo all’art. 17 del d.P.R. n. 31 del 2017 non muta l’esito. La norma regolamentare opera un mero rinvio all’art. 167 e va letta alla luce della disposizione primaria: la rimessione in pristino può essere evitata solo quando, nell’ambito di un procedimento di sanatoria attivato ad istanza di parte, sia possibile dettare prescrizioni di compatibilità. Nel caso concreto nessun procedimento siffatto è stato attivato, con conseguente infondatezza dei primi due motivi.

Il terzo motivo è inammissibile oltre che infondato: la statuizione del TAR sull’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 non è stata specificamente impugnata. All’infondatezza dei primi tre motivi consegue l’assorbimento delle censure riproposte con il quarto, trattandosi di provvedimento plurimotivato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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