Accollo ex lege del Ministero per i saldi dovuti all’appaltatore (Cass. civ. Sez. II n. 3721 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 96/1993, nel disciplinare il trasferimento delle opere già completate ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta, configura un accollo ex lege in capo al Ministero dei lavori pubblici dell’obbligazione di pagamento degli importi ancora dovuti all’appaltatore o al concessionario, anche per quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie insorte durante l’esecuzione del contratto. Il tenore letterale della norma individua nel Ministero il soggetto che “provvede al pagamento” e non il mero fornitore della provvista, come conferma il confronto con il comma 4, che per le opere ancora in corso pone a carico del destinatario del trasferimento le relative controversie. Da tale accollo deriva la legittimazione passiva del Ministero rispetto alla domanda del creditore-appaltatore.
Il Fatto
Una società appaltatrice convenne in giudizio la Provincia e il Ministero competente per ottenere il pagamento di interessi legali e moratori maturati sui ritardi nei pagamenti relativi a un appalto di opere pubbliche, articolatosi in più contratti dal 1974 in poi. La Provincia aveva affidato i lavori in qualità di concessionaria della Cassa per il Mezzogiorno.
Il Tribunale condannò la Provincia al pagamento e rigettò la domanda verso il Ministero per carenza di legittimazione passiva. In grado d’appello le parti definirono consensualmente il credito con una transazione. La Corte d’Appello di Salerno, in riforma, condannò il Ministero al pagamento di quanto già corrisposto dalla Provincia, riconoscendo la legittimazione passiva di quello e il diritto di rivalsa di questa. Il Ministero ricorse in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, tutti incentrati sul difetto di legittimazione passiva del Ministero e sull’imputazione della responsabilità per il ritardo. Il ricorrente sosteneva che il rapporto obbligatorio legasse solo la Provincia, in qualità di concessionaria, e che il Ministero fosse estraneo al contratto, avendo svolto una mera funzione di finanziamento.
La Corte rileva che il decreto commissariale n. 4443 del 2-6-1995 aveva disposto il trasferimento dell’opera ultimata alla Provincia ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 96/1993, circostanza che lo stesso ricorrente presuppone. Accertato definitivamente che i lavori erano stati ultimati e che i certificati di collaudo sarebbero dovuti essere emessi entro date predeterminate, risulta integrato il presupposto per applicare la specifica previsione che pone a carico del Ministero il pagamento degli importi ancora da corrispondere all’appaltatore e di quelli dovuti a seguito della risoluzione delle controversie.
Il dato letterale è, per la Corte, chiaro nell’individuare nel Ministero il soggetto che “provvede al pagamento”, e non solo chi fornisce la provvista. La lettura è confermata dal confronto con il comma 4, che per le opere ancora in corso prevede l’immediata successione del destinatario in tutti i rapporti e gli addossa le controversie: il diverso assetto del comma 3 depone per la permanenza dell’obbligo ministeriale sulle opere completate.
La Corte richiama Cass. Sez. I n. 4390 del 24.2.2014, che già ha qualificato la fattispecie come accollo ex lege dei saldi dei compensi dovuti all’appaltatore, anche all’esito del contenzioso. Le ulteriori previsioni del decreto commissariale non possono derogare alla norma di legge. Quanto alla responsabilità della Provincia per i ritardi, essa è esclusa da un accertamento di fatto non censurato con motivo ammissibile, poiché deducibile solo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Il terzo motivo, relativo all’opponibilità della transazione al Ministero, è inammissibile per carenza di interesse: il suo accoglimento esporrebbe il Ministero a una condanna di importo superiore, non avendo egli contestato la quantificazione del credito. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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