Insindacabile in Cassazione la valutazione degli indizi sull’amministratore di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 19316 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di merito non è nulla per difetto assoluto di motivazione quando il giudice spieghi le ragioni del decidere, ancorché in maniera concisa, evidenziando le prove ritenute idonee. Il giudice di merito non ha l’obbligo di dare conto dell’esame di tutte le prove acquisite, né di soffermarsi su ogni singolo elemento indiziario, potendo limitarsi a porre in luce quelli essenziali. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando l’onere della prova sia attribuito a una parte diversa da quella che ne era gravata, non quando si lamenti un’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie. La selezione degli indizi rilevanti e la valutazione della loro sufficienza integrano il meccanismo dell’art. 2729 c.c., riservato alla prudenza del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2008, nella qualità di socio e amministratore di fatto di una società sottoposta a controllo per una frode fiscale di ampio raggio. Il contribuente impugnava l’avviso e il giudice di primo grado ne accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo non provata la qualità di socio di fatto in capo al contribuente, basandosi sull’insufficienza della sola movimentazione del conto bancario sociale e sulla mancanza di riscontri documentali circa le attività gestorie.
L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c., deducendo l’omessa considerazione complessiva delle prove e il difetto di motivazione. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso principale infondato, richiamando il costante orientamento per cui l’assenza della motivazione, la sua mera apparenza o la sua intrinseca illogicità implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il vizio di motivazione che può dar luogo alla cassazione è esclusivamente quello che attinge il “minimo costituzionale” delle ragioni poste a base della sentenza.
La Suprema Corte ha precisato che l’anomalia motivazionale denunciabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, escludendo ogni rilievo del semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la CTR aveva spiegato le ragioni per cui riteneva non provato il ruolo di socio e amministratore di fatto, avendo esaminato il materiale probatorio e rilevato la non idoneità della movimentazione bancaria in mancanza di altri elementi di riscontro.
Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha ricordato che essa si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, e non quando si lamenti che, a causa di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza abbia ritenuto assolto l’onere. La selezione degli indizi rilevanti e la valutazione della loro idoneità probatoria rientrano nel meccanismo dell’art. 2729 c.c., che si articola nella previa analisi degli elementi indiziari e nella successiva valutazione complessiva, secondo il criterio della convergenza del molteplice.
La Corte ha infine ribadito che resta estranea al giudizio di legittimità ogni possibilità di procedere a un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, poiché una diversa revisione si risolverebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese processuali, non applicandosi l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
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Nota della Redazione
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