La prova contraria alle presunzioni bancarie nei casi di corrispondenza parziale col giudizio analitico (Cass. civ. Sez. 5 n. 16183 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve dimostrare, con prova analitica e non generica, la riferibilità di ciascun versamento o prelievo a operazioni estranee a fatti imponibili. La prova contraria può essere assolta anche in caso di corrispondenza solo parziale tra i movimenti e la documentazione giustificativa, purché il giudice di merito effettui una verifica rigorosa della correlazione tra ogni singola operazione e le relative pezze giustificative.
Il Fatto
A seguito di indagini bancarie, l’Agenzia delle entrate accertava un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva nei confronti di una società contribuente per l’anno 2014. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso della società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, investita dell’appello, riduceva ulteriormente il maggior imponibile, ritenendo che la società avesse fornito prova, per una somma superiore a 126.000 euro, della corrispondenza tra i movimenti finanziari contestati e i documenti contabili prodotti.
Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina sulle presunzioni bancarie e la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando anche l’utilizzo della CTU per colmare le lacune probatorie del contribuente. La società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi relativi alla valutazione della prova contraria, richiamando il principio consolidato in materia di accertamenti bancari. L’amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio mediante i dati dei conti; sul contribuente grava invece l’onere di dimostrare analiticamente, per ogni singola movimentazione, la sua estraneità a fatti imponibili. Tale principio vale sia per le imposte sui redditi, ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sia per l’Iva, ex art. 51 d.P.R. n. 633/1972, richiedendo al giudice di merito una verifica rigorosa su ogni operazione.
La sentenza impugnata, ad avviso della Corte, si è attenuta a tali principi. La Corte regionale non ha effettuato una valutazione generica, ma si è avvalsa di un consulente contabile per verificare la corrispondenza tra versamenti e prelievi contestati e le pezze giustificative prodotte. L’esito della CTU ha evidenziato casi di corrispondenza perfetta e casi di corrispondenza parziale ma significativa, sostenuta da elementi di coerenza cronologica e temporale, come riportato nella relazione peritale.
I giudici di legittimità hanno escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che il consulente aveva puntualmente risposto alle osservazioni critiche dell’Agenzia, talvolta accogliendole e rettificando le proprie conclusioni. In tale contesto, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente, il quale abbia già replicato ai rilievi delle parti, esaurisce l’obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover confutare espressamente ogni allegazione difensiva. L’erronea indicazione in epigrafe di un soggetto estraneo al giudizio è stata qualificata come mero errore materiale, non causando nullità della sentenza.
Infine, la Corte ha respinto il motivo concernente il travisamento della funzione della CTU. La consulenza non è stata disposta per sopperire alle lacune probatorie della società, ma quale ausilio tecnico per la valutazione della documentazione già in atti, reso opportuno dall’elevato numero di operazioni da esaminare e dalla confusione della contabilità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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