Ricorso erariale inammissibile se non confuta la prova presuntiva della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 11674 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di società di fatto, è inammissibile il ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria che non si confronti con la motivazione della sentenza di appello e non illustri analiticamente le prove, anche presuntive, poste a fondamento delle proprie tesi. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione degli indizi a quella del giudice di merito quando la ricorrente si limiti a riproporre le proprie argomentazioni senza confutare le ragioni addotte dalla Commissione tributaria regionale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso erariale rende irrilevante, per difetto di interesse, la questione della violazione del litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno. Parimenti resta assorbita la questione dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione ex art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, non essendo necessario alcun rinvio a nuovo ruolo.

Il Fatto

La Guardia di Finanza procedeva a verifica fiscale nei confronti di una società di capitali olandese, rilevando che essa era in realtà una società di fatto esterovestita, con sede effettiva in Milano. Sulla base di tali rilievi, con avviso di accertamento veniva imputato per trasparenza al contribuente il reddito da partecipazione relativo all’anno 2007, quantificato nella misura del 20%.

La CTP di Caserta accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l’atto impositivo, non ravvisando i presupposti della società di fatto. La CTR della Campania confermava la decisione, rilevando l’assenza di elementi concreti. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi; resisteva il contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, con cui l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 2247 cod. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe male applicato la prova per presunzioni, escludendo la società di fatto senza esaminare gli indizi offerti.

Il motivo è inammissibile. La CTR ha dato atto in modo esaustivo di avere esaminato e valutato gli elementi probatori, ritenendo non dimostrati i presupposti della società di fatto e valorizzando il ruolo di dominus di uno degli asseriti soci. Essa ha osservato che l’appello dell’Ufficio non indicava quali fossero in concreto gli indici rivelatori del rapporto sociale, non essendo sufficiente menzionare la sola prestazione dell’attività lavorativa. Il possesso di qualifiche e la titolarità di poteri dispositivi sui flussi finanziari restano dati neutri se collegati al fatto che tutto avveniva secondo le disposizioni del dominus.

La Corte rileva che l’Amministrazione non si confronta con la decisione impugnata né ne confuta il fondamento. Insiste nel riproporre le proprie tesi, ricapitolando le attività svolte dal contribuente, ma non contrasta la valutazione della CTR secondo cui tali attività nulla dimostrano in ordine alla qualità di socio occulto piuttosto che di mero esecutore. L’Agenzia neppure illustra come avrebbe provato l’esistenza di un fondo comune, dell’affectio societatis e di un accordo di ripartizione degli utili e delle perdite.

Caduta l’esistenza della società di fatto, perde rilievo la questione del litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992, pure rilevabile d’ufficio. La Corte richiama il condiviso orientamento secondo cui, in presenza di accertamento fondato sugli stessi fatti, la nullità dei giudizi di merito per mancata partecipazione dei litisconsorti non va dichiarata qualora il ricorso erariale risulti inammissibile, non derivando ai pretermessi alcun danno (Cass., Sez. V, ord. n. 18890 del 03.07.2021).

Parimenti assorbita resta la questione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, non essendo necessaria alcuna rimessione a nuovo ruolo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia al rimborso delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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