Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile dopo le Sezioni Unite (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 105 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno è tenuto a un obbligo di natura esclusivamente tributaria verso l’ente impositore. Tale obbligo non integra il maneggio di pubblico denaro e non configura la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che le controversie sul mancato riversamento del tributo appartengono alla giurisdizione del giudice tributario e non a quella della Corte dei conti. Il difetto di giurisdizione contabile va dichiarato anche d’ufficio, in ogni stato del giudizio di conto. Resta ferma la giurisdizione contabile per i profili ulteriori, estranei alla resa del conto, quali le condotte omissive nell’attivazione delle procedure tributarie di recupero, suscettibili di integrare responsabilità erariale.
Il Fatto
Una società gestisce una struttura ricettiva nel territorio di un Comune siciliano ed è incaricata della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2023. Il Comune trasmette il conto giudiziale accompagnandolo con una determinazione dirigenziale di non parifica.
Il magistrato istruttore rileva che, a fronte di riscossioni pari a euro 5.274,00, risulta versato solo il primo trimestre 2023 per euro 856,50, con un omesso riversamento di euro 4.417,50. Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’agente contabile. La convenuta deposita memoria, allega i versamenti eseguiti nel luglio 2025, comprensivi di sanzioni e interessi, e chiede che il conto sia dichiarato regolare o che, accertata la sola irregolarità formale priva di effetti lesivi, non sia pronunciata condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta d’ufficio la questione di giurisdizione, ritenendola pregiudiziale rispetto a ogni profilo di merito contabile. Il percorso muove dall’inquadramento normativo del tributo: l’imposta di soggiorno è prevista dall’art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
La ricostruzione della giurisprudenza mostra un’evoluzione netta. In origine, la giurisprudenza contabile e quella di legittimità qualificavano il gestore come agente contabile, con le ricadute in termini di giurisdizione, responsabilità e obbligo di resa del conto (SS.RR. n. 22/2016/QM; Cass. Sez. Un. n. 19654/2018). Il quadro muta con l’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che definisce l’albergatore come responsabile del pagamento dell’imposta, e con l’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, che ne estende l’applicabilità anche ai casi anteriori. La giurisprudenza contabile prevalente aveva tuttavia continuato a ravvisare la coesistenza della qualifica di agente contabile (n. 266/2024; n. 47/2025).
Il superamento definitivo giunge con la recentissima Cass. Sez. Un. n. 1527/2026, che ha qualificato l’obbligo di versamento come esclusivamente tributario e ha escluso la qualifica di agente contabile, attirando le liti tra ente impositore e responsabile nella giurisdizione tributaria. Nella stessa direzione si colloca l’orientamento penale richiamato, che esclude la configurabilità del peculato in capo all’albergatore dopo il D.L. n. 34/2020.
Di qui la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con indicazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., del giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione. Il Collegio precisa però che l’erosione riguarda solo il profilo della resa del conto: permane la giurisdizione contabile per le condotte omissive consistenti nel non aver attivato le procedure di recupero del dovuto, suscettibili di responsabilità erariale. Le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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