Imposta di soggiorno, gestore agente contabile e irregolarità del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 48 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore della struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa l’imposta di soggiorno e la riversa all’Ente locale mantiene la qualifica di agente contabile e resta soggetto alla giurisdizione contabile anche dopo la riforma introdotta dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che lo ha qualificato responsabile d’imposta: il rapporto di servizio con compiti contabili è distinto da quello tributario. Il conto giudiziale deve dare la dimostrazione numerica descrittiva di carico e scarico e consentire il controllo effettivo delle riscossioni e dei versamenti. Il conto che indichi solo i totali, senza gli estremi delle operazioni e delle strutture cui si riferisce il tributo, è irregolare. La dichiarazione di irregolarità non richiede un ammanco e non impone la condanna del contabile; il giudice non può ordinare la redazione di un nuovo conto, perché il petitum eccede i poteri delineati dall’art. 149 c.g.c.
Il Fatto
Il magistrato istruttore deferiva all’esame collegiale, ai soli fini della declaratoria di irregolarità e dell’eventuale discarico, il conto giudiziale reso da un’agenzia immobiliare quale agente contabile per la riscossione e il versamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Loano, periodo 1° gennaio/31 dicembre 2018. Il Comune aveva istituito il tributo con delibera consiliare del 6 dicembre 2017 e la parificazione era intervenuta, senza che risultassero ammanchi.
La relazione rilevava che il modello 21 indicava soltanto i totali delle riscossioni e dei versamenti, senza gli estremi delle operazioni né l’indicazione delle strutture ricettive cui si riferiva l’imposta, precludendo ogni controllo effettivo. Il Pubblico ministero concludeva per l’irregolarità e chiedeva l’ordine di redigere un nuovo conto comprensivo della determinazione del tributo accertato. L’agente contabile non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare il contraddittorio, integralmente costituito per effetto della comunicazione della relazione e del decreto di fissazione dell’udienza al contabile, e dichiara la contumacia del convenuto.
Sulla giurisdizione, la Sezione ricostruisce il quadro: l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha previsto l’istituzione dell’imposta con deliberazione del consiglio comunale; le Sezioni riunite hanno riconosciuto la qualifica di agente contabile al soggetto che incassa il tributo per conto del Comune, e la Cassazione ha affermato che chi maneggia denaro pubblico è soggetto al giudice contabile (SS.UU. n. 19654/2018). Dopo la riforma del 2020, che ha attribuito al gestore la qualità di responsabile d’imposta, la questione si è divisa in giurisprudenza; il Collegio, in continuità con le sentenze nn. 31 e 32 del 2024 della Sezione, ritiene che la qualificazione quale agente contabile e la giurisdizione contabile restino confermate, perché i gestori maneggiano denaro a destinazione pubblica e sono soggetti agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento, con un rapporto di servizio distinto da quello tributario.
Nel merito, il giudizio di conto è posto a garanzia della regolarità delle gestioni finanziarie, con i referenti costituzionali richiamati (Corte cost. n. 114/1975). Il Collegio distingue il non discarico, conseguenza di un ammanco, dalla declaratoria di irregolarità, riconducibile alla mera inosservanza di requisiti formali del conto (Sez. II n. 256/2020): l’irregolarità è pronunciabile autonomamente, anche senza condanna.
Il conto, quale documento contenente la dimostrazione numerica descrittiva di carico e scarico (Sez. Liguria n. 60/2023), nel caso concreto è lacunoso: i soli totali impediscono il controllo. Deve pertanto dichiararsi l’irregolarità del conto giudiziale. Non può invece accogliersi la domanda della Procura di ordine di redazione di un nuovo conto: l’art. 149, commi 2-3-4, c.g.c. delimita tassativamente i contenuti della pronuncia, cosicché il petitum è in parte qua inammissibile.
Infine, non essendo riferiti ammanchi né sollecitate condanne restitutorie, e mancando un danno effettivo (Sez. Liguria nn. 70/2022 e 37/2023), il Collegio limita la pronuncia alla dichiarazione di irregolarità e compensa le spese.
Nota della Redazione
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