Indebito pensionistico e affidamento: la provvisorietà esclude la irripetibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 46 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico formatosi sul trattamento provvisorio, il mero decorso del tempo non è sufficiente, da solo, a far sorgere un legittimo affidamento del percettore sulla stabilità dell’importo. L’affidamento richiede una apparentia iuris che, nel caso concreto, deve essere esclusa quando la provvisorietà della liquidazione risulti espressamente dichiarata e la sua ragione derivi dall’attuazione di una norma di legge di generale applicazione. Il giudice deve valutare la fattispecie in concreto, secondo i criteri dettati dalle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, senza automatismi fondati sul solo superamento dei termini procedimentali. Il pensionato che agisce per l’accertamento negativo dell’obbligo di restituzione ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Escluso l’affidamento, l’indebito è ripetibile.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato e in quiescenza dal 2018, ha percepito una pensione liquidata in via provvisoria. Oltre quattro anni dopo il collocamento a riposo, l’INPS gli comunicava che, dalla data del pensionamento fino al 31 ottobre 2022, erano state corrisposte somme non dovute, al netto pari a euro 4.405,96, e avviava il recupero dell’indebito mediante trattenute mensili.
Il pensionato impugnava il provvedimento di recupero davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento dell’irripetibilità delle somme e la restituzione di quanto trattenuto. A fondamento poneva la buona fede, l’eccessivo lasso di tempo tra liquidazione provvisoria e definitiva e il proprio affidamento sulla stabilità del trattamento. L’Istituto resistente contestava la fondatezza del ricorso, escludendo la formazione di alcun affidamento tutelabile.
La Motivazione della Corte
La Corte delimita anzitutto l’ambito del giudizio pensionistico: esso non verte sulla legittimità del provvedimento impugnato, ma sul rapporto, cioè sull’an e sul quantum del diritto a pensione. Il ricorrente, del resto, non contesta la riliquidazione, ma solo la ripetizione di quanto erogato in eccedenza.
Il Giudice ricostruisce l’evoluzione della nomofilachia contabile. La regola generale dell’art. 2033 cod. civ. trova declinazione, in materia pensionistica, nell’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973. Le Sezioni Riunite n. 1/1999/QM avevano affermato la ripetibilità in ogni caso; la n. 7/2007/QM aveva poi sancito l’irripetibilità per il superamento dei termini procedimentali; la n. 2/2012/QM ha infine escluso ogni automatismo, richiedendo una verifica puntuale di elementi quali il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica e il momento di conoscenza dell’amministrazione.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che l’atto di liquidazione recava in calce, a caratteri maiuscoli, l’avvertenza della provvisorietà, motivata dall’attuazione dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014. La regola del doppio calcolo e i tempi tecnici necessari, considerata l’ampia platea dei destinatari, stridono con il formarsi di un convincimento sulla definitività del trattamento. Il lasso di tempo non è qualificabile come “notevole”, essendo la riliquidazione dipesa anche dagli aumenti contrattuali del d.P.R. n. 39/2018 e dalla rettifica dei dati retributivi comunicati dall’amministrazione datrice di lavoro.
La Corte esclude inoltre la buona fede: la vigenza della regola del doppio calcolo, per la sua incidenza sullo stesso sistema di determinazione del trattamento, non poteva essere sconosciuta al ricorrente, anche in ragione della sua elevata qualifica professionale. Secondo l’ordinaria diligenza, la pensione originaria non poteva reputarsi definitiva. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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