Imposta di soggiorno e persistente giurisdizione contabile sul gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 45 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore della struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno per conto del Comune conserva la qualifica di agente contabile e resta soggetto alla giurisdizione contabile anche dopo la riforma che lo ha qualificato responsabile d’imposta. Egli maneggia denaro a destinazione pubblica ed è tenuto agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento. Il conto giudiziale che non espone in modo congruente carico e scarico e non è corredato di bollettari o ricevute è irregolare. La declaratoria di irregolarità non presuppone un ammanco e può essere pronunciata anche in assenza di condanna. Il giudice non può però ordinare all’agente di redigere un nuovo conto, perché il petitum è circoscritto dall’art. 149, commi 2-4, c.g.c.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha deferito all’esame collegiale il conto giudiziale reso dall’agente contabile per la riscossione e il versamento dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2018, per una struttura ricettiva situata nel territorio comunale. Nell’istruttoria il conto è risultato lacunoso: non espone in modo coerente il carico e lo scarico e non è accompagnato da bollettari o ricevute, così da non consentire di verificare l’integrale versamento del tributo.

L’agente ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte, invocando il d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, e la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021. Nel merito ha sostenuto di aver operato come responsabile del tributo, autoliquidandolo e versandolo, senza contestazioni dell’Ente locale, che aveva parificato il conto. Ha quindi chiesto il discarico. Il Pubblico ministero ha concluso per la persistenza della giurisdizione e per l’irregolarità del conto, chiedendo l’ordine di redazione di un nuovo conto comprensivo della determinazione del tributo accertato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione esclude che l’assenza del difensore all’udienza pregiudichi lo svolgimento del giudizio: la difesa scritta è stata svolta con procura alle liti e non sono state formulate eccezioni sulla regolarità del contraddittorio. Passa poi al vaglio della giurisdizione.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha previsto l’istituzione dell’imposta con deliberazione del consiglio comunale, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio. Sul piano della qualificazione, la Corte richiama le proprie SS. RR. n. 22/2016/QM, che hanno riconosciuto la qualità di agente contabile in capo al soggetto che incassa l’imposta per conto del Comune con obbligo di riversamento. Sul fronte della giurisdizione richiama SS.UU. n. 19654/2018, secondo cui il gestore maneggia denaro pubblico.

La Sezione affronta quindi la questione aperta dalla riforma introdotta dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha qualificato i gestori come responsabili d’imposta. In continuità con la propria giurisprudenza, richiamata la sentenza n. 31 del 2024, il Collegio ritiene che l’innovazione non incida sulla qualificazione: i gestori continuano a maneggiare denaro a destinazione pubblica e a essere soggetti agli obblighi contabili, instaurando con la P.A. un rapporto di servizio distinto da quello tributario. La giurisdizione contabile permane.

Nel merito, il giudizio di conto è posto a garanzia della regolarità delle gestioni finanziarie pubbliche, come affermato dalla Corte cost. n. 114/1975 e dalla Corte cost. n. 110/1970. La responsabilità contabile richiede quale elemento indefettibile un danno alle finanze pubbliche, come chiarito dalla Corte cost. n. 371/1998. Il Collegio distingue il non discarico, conseguenza di un ammanco, dalla declaratoria di irregolarità, riconducibile alla mera inosservanza di requisiti formali del conto, richiamando Sez. II n. 256/2020 e Sez. Liguria n. 78/2023.

Applicando tali principi, il conto è compilato in modo irregolare: non riporta coerentemente carico e scarico e manca di bollettari e ricevute, rendendo impossibile stabilire l’integrale versamento. La domanda del Procuratore di ordinare la redazione di un nuovo conto è invece inammissibile, perché l’art. 149, commi 2-4, c.g.c. delimita tassativamente il contenuto della pronuncia. Poiché non risultano ammanchi e il Requirente non ha chiesto condanne, il Collegio pronuncia il discarico dell’agente, ferma l’irregolarità del conto. Le spese sono compensate in ragione dell’assenza di un danno risarcibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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