Ottemperanza e cessazione della materia per sopravvenuto adempimento (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 107 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando in pendenza di causa l’amministrazione soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. L’adempimento sopravvenuto esaurisce l’interesse del ricorrente e non consente l’emanazione di alcun provvedimento sostitutivo. La compensazione delle spese è giustificata quando sussistono giusti motivi, valutati alla luce del comportamento delle parti e dell’esatta ricostruzione delle notifiche e delle diffide. In tema di ottemperanza contabile, il giudice accerta l’effettivo adempimento alla sentenza passata in giudicato e ne verifica l’integrale esecuzione. L’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016 consente la compensazione anche in assenza di soccombenza formale, purché la decisione sia motivata.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 152/2020, parzialmente riformata in appello dalla sentenza n. 208/2022. Con il ricorso chiedeva l’assegnazione di un termine perentorio all’INPS e al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per adottare i provvedimenti esecutivi e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta.
L’INPS si costituiva rappresentando di essere in attesa del provvedimento di riliquidazione della pensione privilegiata. Il Ministero della Difesa eccepiva l’improcedibilità per mancanza della previa diffida e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei. Il Ministero deduceva che la sentenza d’appello non era stata notificata né comunicata all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’iter dell’esecuzione e rileva che il Comando Generale ha emesso il decreto di riliquidazione della pensione ordinaria in applicazione della sentenza n. 152/2020, come modificata in appello. Il Ministero ha poi provveduto con un decreto di riliquidazione della pensione privilegiata, trasmesso all’INPS nel luglio 2023. L’Istituto ha quindi dato esecuzione, disponendo il pagamento comprensivo di arretrati e interessi con il rateo di aprile 2024.
Il giudice rileva che in pendenza del giudizio si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. La pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta. Ne consegue che non è più possibile adottare alcun provvedimento sostitutivo, non residuando alcun interesse del ricorrente all’ottemperanza.
La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti. Sulle spese, il giudice ritiene sussistenti i motivi per disporne la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016. La decisione è motivata dalla circostanza che non è agli atti la prova della notifica della sentenza d’appello al Ministero della Difesa e che la diffida è stata presentata unicamente all’INPS.
La Corte accerta così l’esatto adempimento della sentenza passata in giudicato e la conseguente definizione del giudizio di ottemperanza. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere con spese compensate e fissa in trenta giorni il termine per il deposito.
Nota della Redazione
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