Definizione del giudizio contabile con rito abbreviato e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 289 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità amministrativa con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., configura una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona con l’accertato pagamento della somma offerta dal convenuto e accettata dalla Procura regionale. L’integrale adempimento dell’obbligazione pecuniaria determina l’estinzione del giudizio e preclude ogni ulteriore accertamento nel merito della responsabilità erariale. La particolare natura deflattiva del rito e il contegno processuale dei convenuti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite, senza che occorra una pronuncia sulla fondatezza della domanda.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte aveva citato in giudizio una società in liquidazione e i suoi soci amministratori per sentirli condannare al pagamento di una somma di denaro in favore della società in house regionale, quale danno erariale conseguente alla mancata rendicontazione e restituzione di un finanziamento agevolato concesso a valere sulla legge regionale in materia di artigianato.
L’impresa beneficiaria, dopo aver ottenuto il contributo, non aveva presentato la rendicontazione finale dell’intervento nei termini prescritti e aveva ceduto il complesso aziendale, ponendosi in liquidazione volontaria e cessando l’attività. Il finanziatore aveva quindi revocato il prestito e intimato la restituzione della residua somma, senza esito. I convenuti, costituitisi in giudizio, avevano contestato la propria responsabilità, eccependo l’avvenuta cessione d’azienda e la propria buona fede, e avevano chiesto di accedere al rito abbreviato offrendo il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, accolta l’istanza dei convenuti e disposto con decreto il pagamento della somma offerta entro termine perentorio, ha verificato l’avvenuto adempimento: la difesa aveva prodotto la documentazione attestante il bonifico e la quietanza dell’amministrazione danneggiata, la cui regolarità è stata accertata con l’adesione del pubblico ministero.
Sulla base di tale accertamento, la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con il rito abbreviato ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., richiamando sul punto il precedente delle Sez. III App. n. 104/2018.
La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale dei convenuti che aveva concorso a realizzarla, ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha pertanto dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei convenuti, in proprio e quali soci della società, disponendo l’anonimizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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